Divorzio: no al mantenimento a chi è economicamente indipendente.

Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'”an debeatur”, se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 27/03/2014)

FONTI
CED Cassazione, 2017

Diritto e procedura penale: non c’è reato di occultamento contabile se l’accertamento è comunque possibile

In tema di reati tributari, il reato di occultamento di documenti contabili non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta.

 

Cass. pen. Sez. III, 09/02/2016, n. 22126
FONTI
Massima redazionale, 2017

Filiazione: sì al mantenimento della figlia che intenda conseguire la laurea specialistica.

L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Ciò posto, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere valutata caso per caso, poichè il diritto del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2017
Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 26/04/2017, n. 10207

Responsabilità medica: se la morte dipende da concause non attribuibili al medico, questi non ne risponde penalmente.

In tema di responsabilità del sanitario, la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o negata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica, purché fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le leges artis, e, in proposito, può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di certezza processuale, ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio la condotta omissiva contestata al sanitario a determinare l’evento lesivo per il paziente, facendo riferimento sia a dati statistici sia ad altro materiali probatorio e interpretando le perizie medico – legali dei vari consulenti tecnici (fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso della parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti del medico imputato del decesso di una paziente, perchè risultava essere stato argomentato in modo esauriente che l’evento mortale era dipeso con certezza processuale assoluta dall’interferenza di concause determinanti non attribuibili all’operato dell’imputato e da questi comunque non fronteggiabili).

Sezione IV, sentenza 17 novembre – 7 dicembre 2015 n. 48420

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