SEPARAZIONI E DIVORZI

STUDIO LEGALE VIVIANI

SEPARAZIONE E DIVORZI

Esperienza più che ventennale nelle cause di separazione e divorzio, con particolare attenzione alla tutela dei minori. 

Lo studio legale dell’avvocato Silvio Viviani assiste i coniugi nelle cause di separazione e divorzio, anche con il gratuito patrocinio. La separazione può essere consensuale o giudiziale. Il divorzio può essere congiunto o giudiziale. Il divorzio può essere chiesto trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o dodici da quella giudiziale. Per entrambe, il termine decorre dalla data dell’udienza presidenziale. Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi ha un reddito inferiore a euro 12.838,01.

Separazione consensuale.
Con questa procedura i coniugi stabiliscono di comune accordo e con l’aiuto dello studio dell’avvocato Silvio Viviani le condizioni della separazione: l’assegnazione della casa coniugale, l’eventuale contributo al mantenimento del coniuge più debole, l’assegno di mantenimento per i figli minorenni (o dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti) i diritti relativi al patrimonio.

Una volta raggiunto l’accordo, lo studio legale dell’avvocato Silvio Viviani deposita il ricorso con le condizioni concordate presso il Tribunale territorialmente competente. Questi fissa la data dell’udienza presidenziale, nella quale i coniugi dovranno comparire personalmente, accompagnati ed assistiti dall’avvocato Silvio Viviani. L’accordo verrà  quindi omologato dal Tribunale.

Separazione giudiziale.
Qualora i coniugi non siano d’accordo sulle condizioni di separazione, uno dei due può rivolgersi all’avvocato Silvio Viviani per depositare un ricorso con le condizioni di separazione che, con l’ausilio dell’avvocato Silvio Viviani, ritenga eque ed opportune, soprattutto riguardo i figli. L’avvocato Silvio Viviani depositerà il ricorso presso il tribunale competente, che fisserà la data di comparizione dei coniugi, dando un termine al ricorrente per la notifica del ricorso e dell’udienza presidenziale. Se all’udienza presidenziale i coniugi non si riconciliano, il Presidente li autorizzerà a vivere separati e darà  i provvedimenti necessari ed urgenti. Dopodichè li rimetterà avanti al giudice istruttore per il prosieguo della separazione, che terminerà  con sentenza.

Accordi sui figli.
Se dal legame tra i due coniugi sono nati figli, l’accordo di separazione non può trascurare di adottare i relativi provvedimenti, tenendo conto che la responsabilità  genitoriale grava su entrambi i coniugi e che i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre.
I genitori, poi, devono mantenere i figli (anche maggiorenni ma non ancora sufficienti economicamente) in proporzione al loro reddito e devono in via generale ascoltare i minori prima di prendere dei provvedimenti che li riguardino.
Anche l’assegnazione della casa coniugale è influenzata dal perseguimento del primario interesse dei figli.

La competenza sulla domanda di separazione consensuale
L’articolo 706 del codice di procedura civile prevede come regola generale quella in forza della quale la domanda di separazione si propone al giudice del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. In caso di separazione consensuale, quindi, occorrerà  fare riferimento al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi.
NB: Secondo le previsioni dell’articolo 706 c.p.c., se il coniuge convenuto è residente all’estero o risulta irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Dopo un esame sommario del ricorso presentato, il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza a cui dovranno presenziare entrambi i coniugi personalmente.
Le parti saranno assistite dai propri difensori o dal proprio difensore comune, anche se in questa fase sono il marito e la moglie ad assumere il ruolo predominante.
Infatti, durante l’udienza presidenziale il magistrato deve innanzitutto appurare se sia possibile che i due coniugi possano addivenire a una conciliazione. Solo una volta stabilito che è impossibile riappacificare le parti, viene redatto un verbale di udienza che indica che la coppia è decisa a separarsi e riporta il contenuto dell’accordo che i due coniugi hanno stipulato.
Il fascicolo viene quindi trasmesso al collegio che dovrà  emettere i provvedimenti di omologa.
L’omologazione

Terminata la fase presidenziale, l’accordo che i due coniugi hanno stipulato viene infatti sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, chiamato giudizio di omologazione.
Nel caso dal matrimonio siano nati figli che sono ancora minori l’accordo viene sottoposto anche al Pubblico Ministero perchè apponga il suo visto.
Accordi successivi all’omologazione

La revisione delle condizioni di separazione

In ogni caso, il contenuto dell’accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l’omologazione a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento (è il caso ad esempio in cui sono cambiate le condizioni economiche di una delle parti).
La domanda può essere proposta da un singolo coniuge o da entrambi e può avere ad oggetto la rettifica o la revoca sia dei provvedimenti che dispongono sugli aspetti economici sia di quelli relativi all’affidamento dei figli.
La riconciliazione

Il fatto che l’accordo di separazione consensuale sia stato omologato non impedisce, poi, neanche l’eventuale riconciliazione delle parti: giuridicamente, infatti, questa ha l’effetto di far cessare la separazione legale.
Ci si riferisce, più nel dettaglio, ad una ripresa della convivenza e alla volontà (manifestata anche tramite tale decisione) di ricomporre il rapporto coniugale.
Non possono tuttavia essere considerati indici di conciliazione i comportamenti non idonei a manifestare un simile intento, come la sola coabitazione, le visite agli amici comuni, la consuetudine di riunirsi nel weekend o durante durante i fine settimana.
Negoziazione assistita

In alternativa alla separazione consensuale in Tribunale, i coniugi che intendano separarsi di comune accordo hanno la possibilità  di ricorrere alla negoziazione assistita. Lo studio dell’avvocato Silvio Viviani si occupa anche di tale procedura.
La negoziazione assistita è un accordo che si raggiunge all’esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti, con l’assistenza di due avvocati e con l’impegno di cooperare in buona fede e con lealtà  per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.
Tale accordo, va concluso in forma scritta ed è sottoscritto dagli avvocati che ne attestano la conformità  alle norme imperative e all’ordine pubblico e che certificano l’autenticità  delle firme dei coniugi.

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