Il Consulente e l’Avvocato RECUPERO CREDITI SU FATTURE come fare? Avv.Silvio Viviani Rag. G.Imperato
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- Rapidità e cura specifica del cliente da parte dell’avv. Silvio Viviani, che seguirà la pratica dall’inizio alla fine.
- Minimo compenso per il primo appuntamento in studio.
- Compenso a percentuale solo in caso di esito positivo.
- Minimo compenso predeterminato in caso di esito negativo.
- Recupero crediti nazionali ed internazionali.
- Decreti ingiuntivi telematici.
AVVOCATO VIVIANI E RECUPERO CREDITI SU FATTURE

Se hai emesso una fattura e non riesci ad ottenerne il pagamento, affidaci la pratica: faremo immediatamente un sollecito stragiudiziale, non dovesse bastare chiederemo appena possibile un decreto ingiuntivo ed agiremo al più presto esecutivamente sui beni del debitore affinché tu possa recuperare il tuo credito, con gli interessi.
Se necessario chiederemo di pignorare conti correnti, il quinto dello stipendio, gli immobili, le automobili ed i beni mobili del tuo debitore, insomma faremo tutto il possibile per farti pagare ciò che ti spetta!

1. La messa in mora
Come primo passo invieremo una Pec o una raccomandata di messa in mora, intimando al tuo debitore il pagamento di quanto dovuto entro un termine massimo di cinque-dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, sarà possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente.
Si badi bene però: tale regola generale conosce qualche (limitata) eccezione.
Come previsto dall’articolo 1219 del codice civile, infatti, in tre distinte ipotesi non è necessario costituire in mora il debitore.
Più in particolare non è indispensabile intimare preventivamente il pagamento per iscritto nel caso in cui il credito vantato derivi da fatto illecito, nel caso in cui il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione e, infine, nel caso in cui la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore e sia scaduto il termine per adempiere.
2. Il ricorso per decreto ingiuntivo
Come accennato, una volta decorso il termine concesso al debitore per adempiere senza che questi vi abbia provveduto, si potrà procedere giudizialmente. Se non si è già in possesso di un titolo esecutivo (come un assegno o una cambiale) il primo passo che il legale può compiere è quello di presentare al giudice competente ricorso per decreto ingiuntivo, sempre che se sussistano i presupposti di legge.
Se l’ammontare del credito è inferiore a € 5.000,00 il ricorso va presentato al Giudice di Pace, in tutti gli altri casi l’istanza andrà presentata al Tribunale.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo, l’avvocato Silvio Viviani lo notifica al più presto.
Il debitore, se vuole far valere le proprie ragioni contrarie, può proporre opposizione al decreto entro 40 giorni da quello in cui gli è stato notificato.
L’opposizione va proposta, con atto di citazione, dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Con essa si apre un giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito.
3. L’atto di precetto
Nel caso in cui, invece, il debitore non proponga opposizione al decreto ingiuntivo, né provveda a sanare il suo debito, l’avvocato Silvio Viviani chiederà al Giudice di apporre la cosiddetta formula esecutiva sulla copia del decreto ingiuntivo notificato e redigerà, sulla base di esso, il precetto. Tale atto ha per oggetto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal decreto ingiuntivo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata.
Vi sono casi in cui il decreto ingiuntivo viene dichiarato dal giudice provvisoriamente esecutivo già al momento della sua emissione, con la conseguenza che il legale potrà provvedere a notificare il precetto unitamente ad esso senza dover attendere gli ordinari 40 giorni.
Ciò avviene nei casi in cui il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produca documentazione, sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.
E’ immediatamente esecutivo anche il decreto di ingiunzione che sia stato ottenuto da un amministratore di condominio per la riscossione dei contributi condominiali, in base al bilancio consuntivo e allo stato di ripartizione delle spese approvati dall’assemblea (si veda in proposito: il decreto ingiuntivo contro il condomino moroso).
Occorre infine sottolineare che non sempre per poter emettere un atto di precetto è necessario il decreto ingiuntivo.
In generale, infatti, sono titoli esecutivi necessari per avviare l’esecuzione forzata le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; le scritture private autenticate (relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute), le cambiali (purchè non sia scaduta l’azione cambiaria), gli assegni, nonchè gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad attribuirgli efficacia esecutiva.
4. Il pignoramento
Se non si è giunti ad componimento della controversia, decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto e valutate le spese per continuare l’azione esecutiva, non resta che procedere con l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
L’esecuzione forzata, in via generale, inizia con il pignoramento, ovverosia con un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il debitore deve anche essere invitato a dichiarare la sua residenza o il domicilio e ad esso deve essere comunicato che può sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, depositandone almeno 1/5 in cancelleria.
Sono 3 le forme di pignoramento che il creditore ha a disposizione per far valere il suo credito:
– il pignoramento mobiliare;
– il pignoramento immobiliare;
– il pignoramento presso terzi.
