NOTIZIE GIURIDICHE

Infortunio del lavoratore autonomo e responsabilità del committente.

Il committente risponde dell’omicidio colposo del lavoratore coinvolto in un’attività pericolosa, anche se il rapporto non è di lavoro subordinato, ma basato su amicizia o riconoscenza. Tale responsabilità implica l’obbligo di adottare tutte le necessarie cautele antinfortunistiche per prevenire incidenti. Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 29/04/2025, n. 22013
Fonti: Massima redazionale, 2025

E’ reato introdursi nel cellulare del coniuge.

WhatsApp costituisce un sistema informatico e l’accesso ai suoi contenuti protetti da password, senza consenso del titolare, è penalmente rilevante. Ciò indipendentemente dalla finalità dell’accesso (es. uso dei messaggi nel giudizio di separazione) e dalla modalità tecnica (screenshot o foto). Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 02/04/2025, n. 19421
Fonti:Dir. Pen. e Processo, 2025, 8-9, 1008

Diffamazione: la continenza delle espressioni deve essere valutata anche in base al contesto complessivo in cui i termini sono utilizzati.

La pubblicazione di post su Facebook dalle espressioni colorite e inappropriate che non costituiscano un mero attacco personale rientra nel diritto di critica. Cass. pen., Sez. V, 29/05/2025, n. 22341

Fonti: Quotidiano Giuridico 2025

“Malasosta” e sinistro stradale: può rispondere per colpa chi parcheggia scorrettamente sulla strada.

La violazione del divieto di sosta può integrare il profilo della colpa nel caso di incidenti stradali laddove la violazione della norma cautelare abbia concretamente creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. È necessario accertare se il divieto di sosta abbia finalità di evitare intralci alla circolazione e quindi la possibilità di sinistri stradali.
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 06/06/2025, n. 26491
Fonti: Massima redazionale, 2025

Accordi prematrimoniali anche in Italia.

Gli accordi tra coniugi che regolano i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio sono validi se considerati meri contratti atipici con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/07/2025, n. 20415
Fonti: massima redazionale, 2025

Ammissibile la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare.

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente”. Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”. Cass. civ., Sez. Unite, 11/08/2025, n. 23093
Fonti: Quotidiano Giuridico, 2025

Minori: genitori responsabili se non controllano i profili social dei figli.

In materia di danno cagionato dall’incapace, poiché l’art. 2046 c.c. configura una forma di responsabilità diretta, fondata sull’inosservanza del dovere di vigilanza sul soggetto incapace, il danneggiato deve dimostrare solamente che il danno è stato cagionato da un incapace (elemento positivo), mentre il sorvegliante deve dimostrare di non aver potuto evitare il fatto (elemento negativo), ovverosia individuare uno specifico ostacolo che, di fatto, ha impedito di esercitare la dovuta sorveglianza sull’incapace. Lo stabilisce il Tribunale di Brescia, sez. I, sentenza 4 marzo 2025, n. 879.

Responsabilità Civile

Il risarcimento ai prossimi congiunti non è un danno punitivo, ma in caso di dolo aumenta.

Il danno da perdita del rapporto parentale, istituto ormai consolidato, comprende sia voci di danno patrimoniale che non patrimoniale ma non ha, come spiega questa sentenza, alcuna funzione di “danno punitivo”: ma se il danno è causato da un fatto non colposo, come prevedrebbero le tabelle stilate dai tribunali, ma doloso, se non addirittura criminale, ciò giustifica un risarcimento molto maggiore. È quanto si legge nella sentenza della Corte D’Appello di Firenze del 4 Marzo 2025, n. 390.

Famiglia

Va revocato l’assegno divorzile all’ex moglie che rifiuta un’offerta di lavoro e una polizza assicurativa

L’assegno di divorzio non costituisce una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravvenire di nuove circostanze, né autorizza l’avente diritto a tenere un atteggiamento passivo confidando sulla possibilità di gravare vita natural durante sul soggetto obbligato. Il principio di autoresponsabilità, pur se va coniugato con quello della solidarietà post -coniugale, comporta che il beneficiario di un assegno di divorzio deve attivarsi per potersi rendere economicamente indipendente. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva revocato l’assegno divorzile all’ex moglie la quale aveva rifiutato una proposta di lavoro seria, con uno stipendio adeguato, e una polizza assicurativa formulate da una società facente capo all’ex marito). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 settembre 2025, n. 25523.


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