SENTENZE RECENTI

L’avvocato Silvio Viviani fa dell’aggiornamento e della formazione continua uno dei pilastri della sua attività.

Di seguito riporta quindi una rassegna di recente giurisprudenza. Buona lettura!

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI: no all’obbligo di vedere i nonni, prevale sempre l’interesse del minore

Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione “manu militari” di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis c.c. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 gennaio 2023, n. 2881.

RESPONSABILITA’ MEDICA: spetta ai sanitari provare che l’evento è dipeso da causa non imputabile.

Nei giudizi risarcitori da responsabilità medica/si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)”. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 2 settembre 2022, n. 25884.

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONE: la sopportazione dell’infedeltà del coniuge non esclude l’addebito della separazione.

L’atteggiamento di tolleranza del marito nei confronti della moglie non può essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà, e quale fosse stata la reazione dell’altro coniuge: soltanto ove risulti che a seguito delle cessazione della predetta relazione la vita coniugale sia ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna abbia intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l’uomo vi desse importanza, si potrebbe concludere che non sono state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2 settembre 2022, n. 25966.

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI. separazione: la prova del nesso causale tra infedeltà e crisi grava su chi chiede l’addebito

Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 6 aprile 2022, n. 11130.

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI: assegnazione casa familiare: va revocata se il minore non vi ci abita

In materia di divorzio, l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge affidatario prevista dall’art. 6, co. 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia – indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario – viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione e, in particolare, dall’art. 1102 c.c.. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10453.

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI: assegno divorzile: per il riconoscimento non è sufficiente la sproporzione reddituale

Poiché l’assegno divorzile non ha solo una funzione assistenziale, ma anche una funzione perequativo-compensativa, la sproporzione reddituale non è sufficiente, da sola, ai fini del riconoscimento dell’assegno ex art. 5, L. n. 898/1970, occorrendo che essa sia dipesa dal contributo familiare dato dal coniuge richiedente. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11817.

RESPONSABILITÀ CIVILE: morte da Covid-19: sì all’indennizzo se la polizza privata copre il rischio “infortuni”

Il Tribunale di Torino, sentenza 19 gennaio 2022, n. 184, ha accolto la domanda avanzata dagli eredi di un uomo, titolare di una polizza assicurativa privata che copriva il rischio “infortuni”, deceduto a causa di una insufficienza respiratoria da infezione SARS-CoV-2, tesa ad ottenere la condanna della Compagnia convenuta al versamento, a titolo di indennizzo, delle somme assicurate da contratto per il caso di morte conseguita ad infortunio. In particolare, secondo il giudice di merito, ben interpretando la clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto (secondo cui va ritenuto infortunio anche un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni le quali abbiano per conseguenza la morte), anche l’infezione da SARS-CoV–2 va considerata, in assenza di specifica esclusione contrattuale, evento inquadrabile quale infortunio coperto dalla polizza e, come tale, tecnicamente indennizzabile.

RESPONSABILITÀ CIVILE: il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico si possono sommare.

Una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo-soggettivo, quanto sull’impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamico-relazionale), l’ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a titolo di risarcimento del danno biologico (necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all’uccisione del proprio figlio) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 28 marzo 2022, n. 9857.

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI: sì alla modifica dell’assegno di mantenimento per il figlio con problemi di salute e scolastici

Con ordinanza n. 4381 del 10 febbraio 2022, la Cassazione civile torna ancora una volta sui criteri di concessione e determinazione dell’assegno in favore dell’ex coniuge e, accogliendo il motivo di ricorso formulato dalla parte che lamentava il mancato riconoscimento dell’assegno, ribadisce come l’attribuzione dello stesso, partendo dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, debba tuttavia tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, oltre che dei compiti di cura della prole. Con la medesima ordinanza, la Corte accoglie l’ulteriore motivo di gravame con il quale la madre lamentava il mancato esame da parte della Corte d’appello dei documenti dalla stessa allegati che avrebbero dimostrato l’aggravamento delle condizioni sanitarie, psicologiche e scolastiche del figlio, circostanze sulle quali si fondava la richiesta di incremento dell’assegno di mantenimento per il figlio medesimo. Accolti i motivi di gravame in quanto fondati, la Suprema Corte rinvia alla Corte d’appello di Venezia per il riesame.

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI: assegno di mantenimento alla moglie: si contano gli utili societari non distribuiti al marito

È corretta la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, quantificata dalla Corte territoriale, che aveva accertato in capo al marito la qualità di socio unico, ed effettivo percettore degli utili, di due società. Per i giudici la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quote non ostacola l’imputazione degli utili non distribuiti delle società, a reddito del marito, tenuto conto che l’accertamento del giudice, non meramente formalistico, è preordinato a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6103.

RESPONSABILITÀ CIVILE. Scuola e comune responsabili se l’alunna cade scendendo dallo scuolabus: il Tribunale di Napoli, sentenza 15 giugno 2021 n. 5610, ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dall’alunna di un istituto tecnico, rimasta vittima di gravi lesioni scivolando su un tombino ricoperto di acqua e fogliame mentre scendeva dallo scuolabus, alla fermata collocata lungo vialetto di accesso alla scuola, comunque di uso promiscuo. Il giudice di prime cure, nella circostanza, ha ritenuto responsabili, in via solidale: il MIUR (legittimato passivo in luogo dell’istituto scolastico) per non avere il personale scolastico provveduto alla pulizia dell’area di accesso della scuola o comunque alla segnalazione della presenza della situazione di pericolo; l’Ente provinciale, quale custode dell’edificio scolastico e delle sue zone pertinenziali, quale il vialetto di accesso all’istituto; infine, il Comune, corresponsabile per non aver provveduto alla idonea pulizia dell’area aperta al pubblico transito anche dei pulmini che accompagnavano gli alunni a scuola, omettendo pertanto di provvedere alla idonea manutenzione dell’area stessa. Tribunale di Napoli, sez. II, sentenza 15 giugno 2021, n. 5610.

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA. Caduta del motociclista causata da un tombino: è il Comune che risarcisce i danni, non l’acquedotto. Nel caso di rovinosa caduta del motociclista causata da un tombino sconnesso e non segnalato presente sulla carreggiata. Ne risponde, ex art. 2051 del codice civile, il Comune, non l’acquedotto. Cassazione civile, ordinanza 5 novembre 2021, n. 32095

CIRCOLAZIONE STRADALE. Conducente responsabile anche in caso di abbagliamento da raggi solari. In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la responsabilità per i danni che ne sono derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto ad adeguare la velocità allo stato dei luoghi, della visibilità e delle circostanze – così come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. n. 285/1992 – , al fine di non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.   Tribunale di Bergamo, sentenza 4 giugno 2021, n. 1098

Tribunale di Bergamo, sentenza 4 giugno 2021, n. 1098

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