L’avvocato Silvio Viviani fa dell’aggiornamento e della formazione continua uno dei pilastri della sua attività.
Di seguito riporta quindi una rassegna di recente giurisprudenza. Buona lettura!
Riforma Cartabia e domanda cumulata congiunta di separazione e divorzio: i Tribunali di Milano e Firenze. La riforma della giustizia familiare prevede alcune regole speciali per i giudizi di separazione e divorzio consentendo al ricorso introduttivo d’essere veicolo di entrambe le domande. È questo un cumulo non previsto per i ricorsi su domanda congiunta e la sua possibilità suscita in giurisprudenza contrasti che dovrebbero essere risolti consentendo anche ai coniugi del ricorso congiunto di avvalersi dei vantaggi offerti dal cumulo delle domande nei giudizi contenziosi. È quanto viene affrontato nel Tribunale di Milano 5 maggio 2023 e nel Tribunale di Firenze 15 maggio 2023.
Post denigratorio su gruppo Facebook: è diffamazione
Gli insulti, le offese e le denigrazioni contenuti in un post pubblicato su un gruppo Facebook possono integrare il reato di diffamazione. Corte di cassazione penale con la sentenza del 2 maggio 2023, n. 18057.
RISARCIMENTO DANNI: danno da vacanza rovianta. Sì al risarcimento dei danni nei confronti del tour operator che non informa gli sposi in viaggio di nozze della necessità di sottoporsi a vaccinazione obbligatoria prevista nel paese di destinazione (Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent., 31/03/2023, n. 5266)
FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI: no all’obbligo di vedere i nonni, prevale sempre l’interesse del minore
Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione “manu militari” di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis c.c. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 gennaio 2023, n. 2881.
RESPONSABILITA’ MEDICA: spetta ai sanitari provare che l’evento è dipeso da causa non imputabile.
Nei giudizi risarcitori da responsabilità medica/si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)”. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 2 settembre 2022, n. 25884.
FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONE: la sopportazione dell’infedeltà del coniuge non esclude l’addebito della separazione.
L’atteggiamento di tolleranza del marito nei confronti della moglie non può essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà, e quale fosse stata la reazione dell’altro coniuge: soltanto ove risulti che a seguito delle cessazione della predetta relazione la vita coniugale sia ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna abbia intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l’uomo vi desse importanza, si potrebbe concludere che non sono state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2 settembre 2022, n. 25966.
FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI. separazione: la prova del nesso causale tra infedeltà e crisi grava su chi chiede l’addebito
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 6 aprile 2022, n. 11130.
FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI: assegnazione casa familiare: va revocata se il minore non vi ci abita
In materia di divorzio, l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge affidatario prevista dall’art. 6, co. 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia – indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario – viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione e, in particolare, dall’art. 1102 c.c.. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10453.
FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI: assegno divorzile: per il riconoscimento non è sufficiente la sproporzione reddituale
Poiché l’assegno divorzile non ha solo una funzione assistenziale, ma anche una funzione perequativo-compensativa, la sproporzione reddituale non è sufficiente, da sola, ai fini del riconoscimento dell’assegno ex art. 5, L. n. 898/1970, occorrendo che essa sia dipesa dal contributo familiare dato dal coniuge richiedente. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11817.