Pubblicato il: 06/08/2026
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Pubblicato il: 06/08/2026
Pubblicato il: 05/08/2026
Autoconsumo domestico o attività d'impresa: la prima distinzione
La normativa fiscale guarda innanzitutto alla funzione dell'impianto. Gli impianti con potenza fino a 20 kW installati prevalentemente al servizio dell'abitazione sono considerati destinati all'autoconsumo domestico. In questi casi, l'energia eccedente rispetto ai consumi della famiglia può essere immessa in rete, generando compensi che solo in parte assumono rilevanza fiscale. Diverso è il caso degli impianti utilizzati nell'ambito di un'attività economica, che non servono prevalentemente l'abitazione o che cedono integralmente l'energia prodotta. In queste ipotesi il reddito è qualificato come reddito d'impresa, con conseguente obbligo di apertura della partita Iva, emissione delle fatture, tenuta della contabilità e assoggettamento dei ricavi alle imposte ordinarie, Irpef o Ires, oltre a Irap e Iva.
Scambio sul posto, ritiro dedicato e conto energia
I compensi erogati dal Gse ai titolari di impianti fotovoltaici domestici seguono tre meccanismi distinti. Lo scambio sul posto compensava economicamente l'energia immessa in rete nei momenti di sovrapproduzione con quella prelevata nei momenti di bisogno, ma con la delibera Arera 78/2025/R/efr del 4 marzo 2025 il meccanismo è stato bloccato per i nuovi impianti, potendo accedervi solo gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025, a condizione di presentare domanda entro il 26 settembre 2025.
Anche per i contratti già in essere l'orizzonte non è illimitato, perché la precedente delibera Arera 457/2024/R/efr ha stabilito che le convenzioni non sono rinnovabili oltre i 15 anni dalla prima sottoscrizione. Per chi immette oggi energia in rete, il meccanismo di riferimento è quindi il ritiro dedicato, con cui il Gse acquista direttamente l'energia immessa a prezzi di mercato o al prezzo minimo garantito stabilito da Arera, accreditando l'importo sul conto corrente del titolare. Il conto energia, infine, riguarda soltanto i vecchi impianti incentivati fino al 2013 e prevede una tariffa premiante per ogni kWh prodotto.
Quali somme restano esenti da Irpef
Per gli impianti domestici fino a 20 kW, il contributo in conto scambio e le vecchie tariffe del conto energia non sono tassati, in quanto il Fisco li considera un semplice rimborso di costi già sostenuti dal contribuente per acquistare l'energia nei momenti di necessità e non un reddito in senso proprio.
Quali somme sono invece imponibili
Diverso è il trattamento delle somme che remunerano una vera cessione di energia. Rientrano in questa categoria la liquidazione delle eccedenze dello scambio sul posto, che scatta quando il valore dell'energia immessa supera quello dell'energia prelevata nell'arco dell'anno e i proventi del ritiro dedicato, che costituiscono una vendita di energia a tutti gli effetti anche quando il titolare non esercita abitualmente un'attività commerciale. Per le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, questi proventi sono qualificati come redditi diversi derivanti da attività commerciali occasionali. Si sommano al reddito complessivo del contribuente, insieme a stipendio o pensione e vanno indicati nel quadro D del modello 730 oppure nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, scontando le ordinarie aliquote progressive Irpef.
Le novità sulla comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate
Un aspetto che negli ultimi anni ha reso più stringenti gli adempimenti riguarda proprio la tracciabilità di questi proventi. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2025 ha stabilito che il Gse trasmetta ogni anno all'Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, i dati dei proventi erogati ai privati per la cessione dell'energia in eccesso. Gli importi legati allo scambio sul posto confluiscono in precompilata già dal 2025, con riferimento ai redditi 2024, mentre quelli del ritiro dedicato vi rientrano dal 2026, con riferimento ai redditi 2025. Questo non significa, però, che il contribuente possa fare affidamento sui dati precompilati senza effettuare alcun controllo. La responsabilità di verificare l'esattezza delle informazioni e di dichiarare correttamente i redditi resta comunque a carico del titolare dell'impianto, che in caso di dubbi può recuperare l'estratto conto dei proventi Gse accedendo alla propria area riservata sul portale del Gestore.
Pubblicato il: 05/08/2026
Un ipermercato napoletano e una cartella contestata
Una società aveva impugnato una cartella esattoriale relativa alla tassa sui rifiuti dovuta per un ipermercato di Napoli, riferita all'anno 2015. La società sosteneva che il Comune non garantisse un servizio di raccolta adeguato, tanto da doversi rivolgere a ditte private per lo smaltimento di parte dei rifiuti prodotti. Sia la Commissione tributaria provinciale di Napoli sia, in appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 8899/2018, avevano respinto le ragioni della contribuente. La Cassazione ha confermato questa impostazione, rigettando il ricorso.
Perché il fatto notorio non basta a dimostrare il disservizio
La pronuncia degli Ermellini ruota attorno alla ripartizione dell'onere della prova. Secondo l'art. 2697 del c.c., chi vuole far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi. Con riferimento alla Tari, questo significa che l'ente locale deve dimostrare di aver istituito il servizio di raccolta. Il contribuente, invece, deve dimostrare che quel servizio non funziona o funziona male, se vuole ottenere una riduzione.
Nel caso specifico, la ricorrente riteneva sufficiente aver conferito una quota di rifiuti a operatori privati per dimostrare l'inadempienza del Comune. Per la Cassazione questo ragionamento non regge. Aver smaltito autonomamente dei rifiuti speciali non dimostra che il Comune non svolga la raccolta o la svolga in modo irregolare. Le attività commerciali come i supermercati producono fisiologicamente anche rifiuti speciali, che vanno comunque smaltiti a parte, indipendentemente dall'efficienza del servizio comunale. Allo stesso modo non basta invocare il fatto notorio, cioè la conoscenza diffusa di presunti disservizi, per sottrarsi all'onere probatorio che la legge pone a carico di chi chiede l'agevolazione.
Quanto si riduce la Tari se il servizio non funziona
Qui arriva la parte più utile per chi ha realmente a che fare con un disservizio. La legge 147/2013, all'art. 1, commi 656 e 657, prevede due ipotesi distinte.
Se il servizio di gestione dei rifiuti non viene svolto, oppure viene svolto in grave violazione delle regole, o ancora viene interrotto per motivi sindacali o per impedimenti organizzativi che comportino un pericolo per la salute o per l'ambiente, la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa ordinaria. Se invece la raccolta non viene effettuata in una determinata zona del territorio comunale, il tributo scende a non oltre il 40% della tariffa, con una graduazione che il Comune può calibrare in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
In entrambi i casi, come la stessa Cassazione ha già chiarito con l'ordinanza n. 5887/2026 e, in precedenza, con l'ordinanza n. 17334/2020, la riduzione spetta a prescindere da una responsabilità specifica del Comune e anche se il regolamento comunale non la prevede espressamente. Si tratta di un correttivo strutturale legato alla circostanza oggettiva che il servizio, così come istituito dalla legge, non viene erogato correttamente.
Le aree che restano fuori dal pagamento
Un discorso diverso riguarda i locali e le aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti, oppure che risultano oggettivamente inutilizzabili durante l'anno. In questi casi non si parla di riduzione, ma di esclusione dalla base imponibile, sempre che la circostanza sia dichiarata nella denuncia originaria o di variazione e comprovata con elementi oggettivi o documentazione idonea. Restano quindi tassate le superfici concretamente calpestabili e destinate a un uso che genera rifiuti, anche quando altre porzioni dello stesso immobile ne sono esonerate.
Cosa cambia per chi vive un disservizio
Dall’ordinanza si evince chiaramente che documentare il disservizio è indispensabile, attraverso segnalazioni formali, verifiche tecniche, corrispondenza con il Comune o con il gestore del servizio, in quanto non bastano il passaparola o la percezione diffusa di inefficienza. L'obiettivo non è ottenere l'esenzione, quanto piuttosto la riduzione prevista dalla legge, che nei casi di mancato svolgimento del servizio può comunque arrivare fino all'80% del tributo.
Pubblicato il: 05/08/2026
Più familiari, stesso beneficiario. La regola dopo il 2022
Il diritto ai permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 della legge 104 spetta a chi assiste una persona in condizione di disabilità grave. Fino a qualche anno fa la fruizione era vincolata a un solo referente, individuato tra i familiari aventi diritto. Il d.lgs. n. 105 del 2022 ha superato questo schema, per cui oggi più persone possono essere autorizzate ad assistere lo stesso familiare, alternandosi nella cura.
Il tetto resta uno solo
Ogni lavoratore ha diritto, singolarmente, a 3 giorni di permesso al mese, anche frazionabili in ore. Ma, quando più familiari assistono la stessa persona, il limite complessivo continua a riferirsi a quella persona, non a ciascun richiedente. Le assenze vanno sempre calcolate in un'ottica unitaria, con riferimento al singolo assistito. Nel pubblico impiego interviene anche il contratto collettivo. L'art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, permette di trasformare i giorni di permesso in ore, fino a un massimo di 18 ore mensili, definendo anche le modalità di richiesta e comunicazione all'amministrazione.
Stesso giorno, orari diversi. Cosa cambia con il parere ARAN
Il nodo affrontato dall'ARAN riguarda proprio la fruizione oraria. Se due familiari chiedono di assentarsi nello stesso giorno, devono scegliere date diverse? La risposta dell'ARAN è negativa. Il contratto collettivo, spiega l'Agenzia, disciplina le modalità pratiche del permesso a ore, ma non introduce alcun obbligo di collocare le assenze in giornate distinte quando i beneficiari sono più di uno. Conta la mancata sovrapposizione delle fasce orarie. Un familiare può assentarsi al mattino e un altro nel pomeriggio, purché entrambe le assenze siano collegate all'assistenza della stessa persona e non coincidano nello stesso arco temporale. L'assistenza può, così, adattarsi meglio alle esigenze reali di chi ha bisogno di presenza continuativa, non concentrata in un'unica fascia della giornata.
Il parere n. 37654 del 16 luglio 2026
Nel parere n. 37654, l'ARAN precisa che la disciplina contrattuale del CCNL Funzioni Centrali si limita a regolare l'articolazione temporale del beneficio, senza aggiungere condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Pertanto, valgono sempre il tetto dei 3 giorni mensili, la fruizione alternativa tra gli aventi diritto e l'assenza di sovrapposizioni orarie.
Il compito dell'amministrazione datrice di lavoro
La maggiore flessibilità non significa assenza di controlli. Quando più dipendenti chiedono permessi per assistere la stessa persona, l'amministrazione deve effettuare maggiori verifiche, controllando che ciascun richiedente abbia effettivamente titolo al beneficio, tenendo sotto controllo il calendario delle assenze programmate e assicurandosi che vengano rispettate le tempistiche di comunicazione fissate dal contratto. Diventa quindi indispensabile coordinare le domande poiché solo un quadro ordinato permette di sapere, in ogni momento, chi manca dal servizio e per quale porzione della giornata.
Pubblicato il: 05/08/2026
Al contempo la decisione precisa un fondamentale principio: la sola disparità economica tra padre e madre non è sufficiente per giustificare automaticamente l'assegno. Il giudice deve svolgere una valutazione complessiva, considerando tutti i criteri previsti dalla legge e verificando quale sia il reale interesse del figlio.
La vicenda, giunta all'attenzione dei giudici di piazza Cavour, riguardava un giudizio di divorzio nel quale il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio, stabilendo però il collocamento prevalente presso il padre. Nonostante il minore avesse residenza anagrafica e domicilio presso l'abitazione del genitore paterno, il giudice aveva previsto un assegno mensile di 2mila euro a favore della madre, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
La Corte d'Appello aveva confermato questa soluzione, ritenendo determinante la notevole differenza economica tra i due genitori: il padre disponeva, infatti, di risorse economiche molto superiori rispetto alla madre. Non arrendendosi a questo esito, il padre aveva successivamente presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione avesse attribuito un peso eccessivo alla situazione reddituale, senza considerare gli altri elementi richiesti dalla legge. In particolare, l'uomo faceva riferimento ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, alle capacità lavorative della madre, alle effettive esigenze del minore e al contributo derivante dalle attività di cura svolte da entrambi.
Per risolvere il contenzioso, i giudici di piazza Cavour precisano che l'assegno di mantenimento per i figli non segue necessariamente lo schema secondo cui paga sempre il genitore presso cui il figlio non vive prevalentemente. A riguardo l'art. 337 ter del c.c. stabilisce, infatti, che ambo i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche. Quando necessario, il giudice può prevedere un assegno periodico per garantire questo equilibrio. Però, spiega la Cassazione, tale assegno non ha la funzione di compensare economicamente un ex partner più debole, ma deve essere sempre collegato al solo interesse del minore.
Per questo motivo può accadere anche che sia il genitore collocatario prevalente a versare un contributo economico all'altro genitore. Come appena accennato l'obiettivo non è favorire uno dei due adulti, ma assicurare che il figlio possa mantenere rapporti significativi con tutti e due, vivendo anche presso il genitore economicamente meno forte in condizioni dignitose.
Si parla, in gergo, di assegno perequativo perché si tratta di un contributo economico disposto quando il figlio vive prevalentemente con un genitore economicamente più solido, ma la differenza di risorse tra i due genitori rischia di incidere sulla qualità della relazione con l'altro. In questo modo tale periodico versamento riequilibra le condizioni di vita del figlio e garantisce una concreta attuazione del principio di bigenitorialità. Il minore, infatti, ha diritto a mantenere rapporti stabili e significativi sia col padre che con la madre, non solo sotto il profilo affettivo, ma anche nelle condizioni materiali in cui vive. L'assegno non va letto come un meccanismo automatico di redistribuzione della ricchezza tra ex coniugi.
Se il divario economico tra i genitori rischia di creare una distanza eccessiva tra i due contesti familiari – ad esempio rendendo più difficile per un genitore organizzare attività, spazi o momenti di vita adeguati alle abitudini del figlio (sport, corsi, vacanze ecc.) – il giudice potrà disporre un assegno per evitare che il rapporto con il genitore meno abbiente venga penalizzato dalle sue minori disponibilità economiche.
In breve: il punto centrale non è il benessere economico della madre o del padre in quanto tali, ma la tutela del figlio e della sua possibilità di vivere entrambe le relazioni genitoriali in modo sereno ed equilibrato.
Sul piano strettamente tecnico-giuridico, la Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'Appello. Pur riconoscendo la possibilità di un assegno a favore del genitore non collocatario, gli Ermellini spiegano che la differenza di reddito, da sola, non basta. Il semplice accertamento di un guadagno molto maggiore da parte di un genitore rispetto all'altro non può essere l'unico elemento alla base della decisione. Il citato art. 337-ter c.c. impone una valutazione più ampia, che deve considerare:
Nel caso esaminato, la Cassazione ha accolto quindi il ricorso del padre limitatamente alla valutazione dell'assegno di mantenimento. La decisione impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà riesaminare la questione applicando correttamente tutti i criteri indicati dall'art. 337-ter c.c., senza tener conto della sola disparità economica tra i genitori. La Corte territoriale dovrà, quindi, verificare non solo la differenza economica tra i genitori, ma anche le esigenze concrete del figlio, i periodi trascorsi con ciascun genitore e il ruolo svolto da entrambi nella cura quotidiana.
In generale, per i genitori separati, la sentenza 11635/2026 della Cassazione è significativa perché chiarisce definitivamente che il collocamento prevalente del figlio presso un genitore non determina automaticamente chi debba ricevere, o pagare, l'assegno. In alcune situazioni il genitore presso cui il minore vive abitualmente può essere chiamato a contribuire economicamente nei confronti dell'altro, se ciò serve a rendere effettivo il diritto del figlio alla bigenitorialità.
Pubblicato il: 04/08/2026
Dal decreto ministeriale al decreto legge
Tutto nasce dall'impennata dei prezzi energetici registrata a fine luglio, che ha spinto il Governo ad agire in due fasi successive. Il 27 luglio è stato approvato il decreto legge che riduce l'accisa sul gasolio per autotrazione, ma la sua applicazione pratica non è partita subito in modo autonomo. Per i primi due giorni, il 28 e il 29 luglio, lo sconto alla pompa è stato garantito da un decreto ministeriale firmato da MEF e MASE, l'unico strumento già pronto per intervenire con effetto immediato.
Dal 30 luglio, esaurita la copertura finanziaria del decreto ministeriale, è intervenuto il decreto legge, che rimane in vigore fino alla scadenza fissata al 6 agosto 2026. È in questo passaggio tra i due atti, avvenuto senza alcuna interruzione dello sconto per il consumatore, che si spiega il lieve rialzo del prezzo percepito ai distributori: non un'attenuazione dell'agevolazione, ma il riflesso delle normali oscillazioni di mercato che si sommano a una misura comunque confermata. Inoltre, un nuovo Consiglio dei ministri è atteso per il 4 agosto, per decidere se e come prorogare il taglio oltre la scadenza.
Il prezzo record che ha acceso l'emergenza
Il monitoraggio del Ministero delle Imprese certifica che il gasolio ha superato i 2 euro al litro, attestandosi a 2,161 euro, con un rialzo di 27,7 centesimi dall'inizio del mese e una distanza di appena 7 centesimi dal record assoluto del 15 marzo 2022. La benzina segue a ruota, con un prezzo medio salito a 1,968 euro al litro, in crescita di 16,2 centesimi nelle settimane precedenti. È questo scenario di allarme ad aver reso necessario un intervento rapido, sebbene non giuridicamente perfetto.
I numeri del taglio da 17 centesimi
Il d.l. del 27 luglio riduce l'aliquota di accisa sul gasolio a 532,90 euro per mille litri fino al 6 agosto 2026, con uno sconto di 14 centesimi al litro sulla sola accisa, che diventano 17 centesimi considerando anche il risparmio d'Iva connesso. La stessa riduzione era già stata applicata il 28 e il 29 luglio tramite il decreto ministeriale.
Perché servono due provvedimenti diversi
La coesistenza di due atti è una necessità imposta dalla diversa forza giuridica degli strumenti. Il decreto ministeriale trova fondamento nell'art. 1, comma 290, della legge 244/2007, che autorizza i ministeri competenti a ridurre le accise sui carburanti per compensare il maggior gettito Iva generato dai rincari del petrolio. Si tratta del meccanismo noto come accisa mobile. Tuttavia, un D.M. può attingere solo all'extragettito Iva del mese precedente e non può toccare il bilancio dello Stato né stanziare fondi straordinari. Per prolungare lo sconto oltre le prime 48 ore serviva quindi un atto con forza di legge, approvato in Consiglio dei ministri, capace di reperire coperture aggiuntive fuori da quel perimetro.
Come si dividono le coperture
Le prime 48 ore dello sconto sono state finanziate interamente dal D.M., grazie all'extragettito Iva accumulato a giugno sui rincari dei carburanti. Per arrivare fino al 6 agosto il Governo ha dovuto stanziare con il d.l. fondi straordinari aggiuntivi, per circa 125 milioni di euro, recuperati da sanzioni Antitrust e altri residui di bilancio.
Quanto risparmia davvero un automobilista
Un esempio pratico aiuta a cogliere l'impatto reale della misura. Chi riempie un serbatoio da 60 litri al prezzo pieno di 2,16 euro al litro spende 129,60 euro. Applicando la riduzione di 17 centesimi prevista dal decreto, il prezzo scende a 1,99 euro al litro e la spesa totale si ferma a 119,40 euro, con un risparmio di 10,20 euro a pieno. Per chi percorre ogni giorno lunghe distanze per lavoro, l'importo si traduce in un sollievo apprezzabile sul bilancio mensile.
Il sostegno agli autotrasportatori
Il decreto legge non interviene solo sul prezzo alla pompa. Riconosce anche un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta agli autotrasportatori, calcolato sulla maggiore spesa sostenuta per il carburante nel periodo marzo-luglio 2026 rispetto ai prezzi di febbraio dello stesso anno. Il periodo di riferimento è stato ampliato includendo anche luglio, non più fermo a giugno come nella versione precedente della misura, per allargare la platea dei beneficiari in un comparto particolarmente esposto ai rincari energetici.
Perché un taglio lineare e non un bonus legato all'ISEE
Il Governo ha scartato l'ipotesi di un sussidio parametrato al reddito. Un bonus ISEE avrebbe richiesto decreti attuativi, piattaforme digitali per le domande e tempi tecnici incompatibili con l'urgenza del momento. Il taglio lineare delle accise, invece, produce un effetto immediato lungo tutta la filiera. Il gasolio non muove solo le auto private, ma anche il trasporto merci, per cui abbatterne il costo alla fonte aiuta a contenere i rincari dei beni che viaggiano su gomma, offrendo una protezione trasversale a tutte le fasce di reddito.
Pubblicato il: 04/08/2026
Cos'è l'adempimento collaborativo e perché conviene autodenunciarsi al Fisco
L'adempimento collaborativo nasce come alternativa al modello tradizionale dei controlli fiscali. Invece di aspettare che sia l'Agenzia delle Entrate a verificare le dichiarazioni a distanza di anni, il contribuente sceglie di segnalare in via preventiva i dubbi interpretativi e i possibili rischi fiscali prima ancora di presentare la dichiarazione. In cambio ottiene certezza sui costi e sulle imposte dovute, oltre a una maggiore protezione da contestazioni future.
Il meccanismo si fonda sul Tax Control Framework, un sistema interno di rilevazione e gestione del rischio fiscale che l'azienda deve certificare tramite professionisti abilitati. Il regime era storicamente riservato ai grandi gruppi. L'art. 7-bis del d.lgs. 128/2015 ha, però, esteso la disciplina anche alle imprese di dimensioni minori, che possono aderirvi su base opzionale.
L'art. 16 del decreto Omnibus, la sanatoria guarda indietro
Fino a oggi i benefici dell'adempimento collaborativo riguardavano solo il futuro. L'art. 16 dello schema di decreto cambia le regole e introduce due nuovi commi nell'art. 7-bis del d.lgs. 128/2015, il comma 2-bis e il comma 2-ter, che permettono al contribuente già aderente al regime di comunicare all'Agenzia delle Entrate i rischi fiscali relativi a condotte tenute negli anni precedenti all'adesione.
Le condizioni per accedere alla sanatoria
La comunicazione deve essere completa ed esauriente. Va inoltre presentata prima che il contribuente venga a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o indagini sui rischi in questione. Se la segnalazione arriva entro 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica sui requisiti di validità dell'opzione e contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 3 del d.lgs. 156/2015, il contribuente accede agli stessi effetti premiali già previsti per le comunicazioni ordinarie.
Pagamento in 60 giorni, possibile anche a rate
Il beneficio non significa che tutto sia gratuito. L'imposta accertata a seguito del confronto con l'Agenzia delle Entrate va comunque versata per intero. Cambia solo il trattamento delle sanzioni, che vengono meno in presenza dei requisiti indicati.
Le scadenze da rispettare
Il decreto fissa il termine di versamento in 60 giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia. Chi non riesce a pagare in un'unica soluzione può chiedere la rateazione, fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi, calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima quota.
Il rispetto delle scadenze è fondamentale per non perdere il beneficio. Se salta il pagamento di una rata, il contribuente decade dalla rateazione. L'importo residuo viene iscritto a ruolo, con l'aggiunta della sanzione ordinaria aumentata della metà e degli interessi di mora. La cartella di pagamento, in questi casi, deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla decadenza. La possibilità di rateizzare si estende anche alle imprese di maggiori dimensioni già ammesse al regime principale di adempimento collaborativo.
Pubblicato il: 04/08/2026
Pubblicato il: 04/08/2026
Perché in Italia manca una legge sull'affidamento degli animali
Il legislatore italiano non ha mai approvato una disciplina specifica per stabilire chi debba tenere il cane o il gatto quando una coppia si separa, sia essa sposata o semplicemente convivente. Diverse proposte di legge sono state presentate negli anni, ma nessuna è andata a buon fine. Il risultato è un vuoto normativo che i Tribunali hanno provato a colmare, ovviamente con interpretazioni diverse da un'aula all'altra. Infatti, mentre alcuni giudici restano ancorati alla natura di bene mobile dell'animale — come previsto dal Codice civile — altri valorizzano sempre di più il legame affettivo, anche alla luce del riconoscimento degli animali come esseri senzienti sancito dal Trattato di Lisbona e recepito nel nostro ordinamento con la l. n. 201/2010.
Il microchip conta, ma la Cassazione dice che non basta
Il primo dato da cui parte quasi ogni causa è l'iscrizione all'anagrafe canina. Il microchip indica chi risulta proprietario sulla carta e per questo motivo è un punto di partenza importante nella valutazione del giudice. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8459 del 24 marzo 2023, ha però chiarito un punto importante. Nel caso esaminato, una donna chiedeva di essere riconosciuta comproprietaria del cane acquistato durante una relazione sentimentale con il suo ex compagno e di ottenerne l'affidamento. La relazione, però, era durata solo pochi mesi.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ricordando che la breve durata della frequentazione non è sufficiente a far presumere un legame stabile con l'animale, tale da giustificare pretese sulla sua gestione. Chi non risulta intestatario del microchip può comunque far valere le proprie ragioni, ma deve dimostrare un rapporto di cura concreto e duraturo, non semplicemente il fatto di aver convissuto per un periodo con il proprietario formale.
Cosa cambia in concreto per chi non ha il cane intestato
Questo principio ribalta, almeno in parte, l'idea che il microchip costituisca la chiave di volta della questione. In realtà, il dato del microchip non esaurisce la valutazione, che tiene anche conto di quanto tempo è durato il rapporto, di chi si è occupato materialmente dell'animale e di quanto quel legame sia effettivamente dimostrabile con prove concrete.
Quando il giudice va oltre la carta d'identità del cane: il caso di Livorno
Un esempio di questa valutazione più ampia arriva dal Tribunale di Livorno, che con la sentenza n. 1275 del 2024 ha deciso una controversia tra due ex fidanzati conviventi. Il cane era stato adottato insieme, ma registrato all'anagrafe canina a nome di uno solo dei due. Il giudice, chiamato a risolvere il contrasto, non si è fermato al dato dell'intestazione. Ha individuato tre criteri da valutare insieme: il benessere dell'animale, l'intensità del rapporto con ciascuna delle parti e, solo infine, il titolo di proprietà risultante dai documenti. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'interesse del cane fosse meglio tutelato restando stabilmente con una sola delle due persone, senza disporre un regime di affidamento condiviso.
Il cane può avere l'affido condiviso come un figlio?
La risposta più corretta è no, non automaticamente. Le norme sull'affidamento condiviso, oggi contenute negli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile, sono state scritte per tutelare i figli minori e la responsabilità genitoriale, un istituto che non può essere esteso per analogia agli animali. Chi convive di fatto, del resto, gode comunque di un riconoscimento giuridico crescente. Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha confermato che chi vive una relazione stabile senza essere sposato non resta comunque privo di tutele, potendo far leva sull'art. 2 Cost., che protegge la personalità dell'individuo anche all'interno dei legami non formalizzati per legge. Si precisa, comunque, che quella pronuncia riguardava i diritti dei lavoratori nell'impresa familiare e non gli animali domestici. Il richiamo serve solo a spiegare perché, in generale, i giudici tendono oggi a dare peso alla vita costruita insieme da una coppia, a prescindere dal matrimonio.
Come dimostrare il legame affettivo con l'animale
Chi non è intestatario del microchip, ma vuole comunque far valere il rapporto costruito negli anni, farebbe bene a documentarlo prima ancora di rivolgersi a un legale. Le fatture del veterinario intestate a proprio nome, il libretto sanitario dell'animale conservato personalmente, qualche messaggio o e-mail che parli della sua salute, persino un vicino disposto a raccontare chi lo portava fuori ogni mattina, sono tutti elementi utili a costruire un quadro credibile davanti a un giudice. Più a lungo è durata la relazione e più costante è stata la cura prestata, più questi elementi acquistano peso. Una frequentazione di pochi mesi, come ha insegnato la vicenda decisa dalla Cassazione nel 2023, difficilmente basta a sostenere una richiesta del genere.
Pubblicato il: 03/08/2026