Agenzia delle Entrate, partiti nuovi controlli se hai comprato casa con alcuni bonus edilizi: ecco quali e cosa cercano

Pubblicato il: 13/08/2026

Chi ha acquistato la prima casa negli ultimi anni sfruttando l'esenzione riservata ai giovani under 36 dovrebbe recuperare la documentazione di quel periodo. L'Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova stagione di verifiche su queste operazioni, che si affianca a un controllo parallelo sui bonus edilizi riconosciuti a professionisti e titolari di partita Iva. Lo strumento scelto per individuare le posizioni irregolari è l'incrocio tra i dati dell'anagrafe dei rapporti finanziari e quanto dichiarato al momento del rogito.

I requisiti dell'agevolazione e i vantaggi concessi
L'art. 64 del decreto Sostegni bis (d.l. n. 73/2021) aveva introdotto un abbattimento integrale del carico fiscale per chi comprava la prima abitazione entro i 36 anni di età, purché in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro e a condizione che l'immobile fosse destinato ad abitazione principale. In presenza di questi tre requisiti, lo Stato annullava l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e l'imposta sostitutiva sui finanziamenti collegati all'acquisto. A completare il quadro restava la garanzia pubblica Consap, che copre fino all'80% del mutuo e che, a differenza dell'esenzione fiscale, è tuttora attiva. Il ricorso alla misura è stato piuttosto rilevante. Secondo le rilevazioni del notariato, nel quadriennio 2021-2024 sono stati stipulati quasi 700mila mutui agevolati destinati agli acquirenti under 36.

Le scadenze ora sotto osservazione
I controlli si concentrano innanzitutto sul rispetto delle finestre temporali fissate dalla norma. Nella sua versione originaria, la norma si applicava alle compravendite concluse in un periodo preciso, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023. Una proroga successiva ha esteso il beneficio ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma solo per chi aveva già firmato e registrato un compromesso entro la fine del 2023. Rientra nel perimetro delle verifiche anche chi ha concluso l'acquisto tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. In quel breve intervallo molti contribuenti, pur avendone diritto, hanno versato le imposte per intero e hanno poi maturato un credito d'imposta pari alle somme pagate in eccesso. Su tutte queste posizioni gli uffici stanno ora incrociando i redditi e i patrimoni realmente detenuti con quanto indicato nell'Isee presentato, oltre a verificare che la casa acquistata sia stata effettivamente adibita a residenza principale.

Il fronte parallelo dei bonus edilizi
L'attività ispettiva dell'amministrazione finanziaria riguarda anche il comparto dei bonus edilizi, che negli anni ha assorbito risorse pubbliche ingenti. In questo caso l'attenzione è puntata su lavoratori autonomi e professionisti tecnici, individuati dal Ministero dell'Economia come categoria prioritaria fin dai primi mesi del 2026. Sotto la lente d’ingrandimento del Fisco finiscono i visti di conformità con cui i tecnici attestano la spettanza dei crediti d'imposta, le comunicazioni CILA e SCIA depositate per gli interventi di manutenzione straordinaria e le istanze catastali riferite a immobili e terreni oggetto di lavori. Incrociando fatture, asseverazioni tecniche e movimenti bancari reali, il Fisco punta a individuare cantieri “gonfiati” o mai avviati, all'origine di crediti fiscali privi di reale copertura.

Una struttura dedicata dal 1° aprile 2026
Per gestire in modo coordinato questa mole di controlli, l'Agenzia delle Entrate ha istituito una nuova articolazione interna, la Sezione controlli registro, operativa dal 1° aprile 2026 all'interno dell'ufficio competente per le verifiche su persone fisiche e lavoratori autonomi. Alla nuova sezione spetta il compito di allineare i criteri applicati dagli uffici periferici su agevolazioni edilizie e fiscalità immobiliare, così da scongiurare che due contribuenti nella stessa condizione ricevano un trattamento diverso solo perché residenti in regioni diverse.


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Conto corrente, ora la banca deve rimborsarti tutti i bonifici non autorizzati se non prova le tue colpe: nuova sentenza

Pubblicato il: 13/08/2026

Un bonifico mai autorizzato compare tra i movimenti del conto corrente. Il correntista se ne accorge solo dopo diversi giorni, quando ormai la somma è già stata trasferita altrove. Chi risponde di quella sottrazione, l'istituto di credito o il titolare del conto?

L'home banking come attività pericolosa
Per rispondere al quesito bisogna partire dall'art. 2050 del c.c., dedicato alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. La gestione telematica del denaro rientra in questa categoria, perché espone il cliente a rischi che il singolo utente non può controllare né prevedere. Ne discende un'inversione dell'onere probatorio, per cui non è il correntista a dover dimostrare la negligenza della banca, bensì l'istituto a dover provare di aver adottato ogni misura idonea a impedire l'intrusione. Si tratta di una diligenza professionale, superiore a quella richiesta al comune cittadino, coerente con il ruolo di operatore qualificato che la banca riveste nei confronti della clientela.

La Corte d'Appello di Palermo conferma: la banca risponde anche di fronte a un attacco sofisticato
Un caso deciso di recente conferma questo orientamento e offre indicazioni operative aggiornate. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1929/2026, ha respinto integralmente l'appello proposto da un istituto di credito, confermando la condanna già pronunciata in primo grado per una disposizione di bonifico non autorizzata, dell'importo di 23.500 euro, effettuata attraverso i servizi di home banking a danno di una società correntista.

Nel caso di specie, la frode era stata resa possibile da una campagna malevola nota come BRATA: gli autori avevano indotto la vittima a scaricare un'applicazione fraudolenta tramite un link presentato come proveniente dalla banca, sottraendo così le credenziali di accesso e disponendo il bonifico da remoto. La consulenza tecnica disposta in giudizio ha evidenziato due elementi ritenuti decisivi, ossia il fatto che la transazione contestata provenisse da un indirizzo IP mai utilizzato in precedenza dal cliente e che, nello stesso giorno, il sistema della banca avesse già bloccato altri tentativi di accesso ritenuti sospetti. Per la Corte, questi segnali imponevano all'istituto un livello di attenzione superiore a quello dimostrato.

La banca, quindi, non può liberarsi dalla responsabilità limitandosi a provare che l'operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata in modo regolare, deve dimostrare, con elementi concreti e verificabili, che a determinare la sottrazione è stato un comportamento negligente del cliente. Questa negligenza qualificata non si presume per il solo fatto che le credenziali corrette siano state usate da chi ha materialmente disposto il bonifico.

La disciplina europea sulla protezione dei dati come ulteriore livello di garanzia
La tutela del risparmiatore non si esaurisce nella responsabilità civile generale, ma si intreccia con la disciplina europea sulla protezione dei dati personali. Le credenziali di accesso e le informazioni relative ai movimenti del conto costituiscono dati personali la cui gestione è regolata dal Regolamento UE 2016/679, il GDPR, che riconosce il diritto al risarcimento a chi subisce un danno da un trattamento non conforme dei propri dati (art. 82 GDPR) e impone al titolare del trattamento misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio (art. 32 GDPR). Se un terzo riesce a introdursi nel sistema informatico dell'istituto, questa intrusione rappresenta di per sé un indizio della carenza delle misure di custodia adottate.

Quando la colpa ricade sul correntista
La tutela accordata al cliente non è però incondizionata. L'istituto viene esonerato dall'obbligo risarcitorio quando riesce a dimostrare che la sottrazione è stata resa possibile da una condotta imprudente del correntista. Rientrano in questa ipotesi la comunicazione volontaria dei codici a terzi, la caduta in un tentativo di phishing con inserimento dei dati su siti contraffatti, l'annotazione delle credenziali in luoghi facilmente accessibili o l'utilizzo di dispositivi privi di protezione antivirus. In queste circostanze il nesso causale tra l'eventuale falla del sistema bancario e il danno subito si interrompe, perché la causa determinante dell'evento è riconducibile al comportamento dell'utente.

La prova della prudenza a favore del cliente
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di merito che si è occupata di frodi informatiche bancarie, il cliente che vuole ottenere il rimborso deve dimostrare di aver agito con diligenza. Contano la protezione tecnica del dispositivo usato per l'home banking, come un antivirus aggiornato e l'assenza di applicazioni non verificate installate su indicazione di terzi, nonché un insieme di comportamenti che i giudici considerano indice di prudenza, come la mancata condivisione della password con terzi, la sostituzione periodica dei codici di accesso, il controllo regolare dei movimenti del conto.

A questi si aggiunge la tempestività nella denuncia dell'accaduto, elemento che nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Palermo è stato valorizzato a favore della società danneggiata, che aveva disconosciuto l'operazione e sporto denuncia non appena rilevata l'anomalia. Quando il correntista dimostra questo tipo di condotta, l'onere di giustificare l'accaduto si sposta interamente sulla banca.

L'innovazione tecnologica come dovere contrattuale della banca
La giurisprudenza chiarisce che la sicurezza informatica è parte integrante del servizio bancario. Un istituto è tenuto a monitorare le operazioni anomale per importo o destinazione, a bloccare in via preventiva i bonifici verso soggetti sospetti, a inviare notifiche istantanee via sms o push per ogni movimento e a implementare sistemi di autenticazione avanzata, come il riconoscimento biometrico o i token temporanei. Utilizzare ancora tecnologie superate espone la banca a responsabilità, perché il progresso tecnico diventa, in questa materia, un parametro di valutazione della diligenza dovuta.

Dalla scoperta della frode alla tutela giudiziale
Chi si accorge di un'operazione non autorizzata deve muoversi rapidamente. Il primo passo consiste nel blocco immediato di carte e servizi di home banking, contattando la linea telefonica gratuita messa a disposizione dall'istituto, seguito dalla denuncia alle autorità competenti per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. È poi opportuno inviare un reclamo scritto tramite raccomandata o PEC, chiedendo formalmente lo storno dell'operazione e la restituzione della somma, conservando nel frattempo ogni documento utile a provare la propria diligenza. Se la banca respinge il reclamo, resta la via dell'Arbitro Bancario Finanziario e, in ultima istanza, quella giudiziale.


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Separazione, puoi farti ridurre l’assegno di mantenimento se l’ex resta a vivere nella casa coniugale: ecco come

Pubblicato il: 13/08/2026

Chi resta a vivere nella casa che, un tempo, era della famiglia risparmia ogni mese una cifra concreta. Niente affitto e, se il mutuo non è a suo nome, nessuna rata da pagare. È un vantaggio economico reale e misurabile, ma per anni i tribunali lo hanno considerato come un dettaglio marginale quando dovevano stabilire quanto un genitore deve versare all'altro per crescere i figli. Torna a occuparsene la Cassazione con l'ordinanza n. 12140, depositata il 30 aprile 2026, che ha stabilito che vivere gratis nella ex casa coniugale pesa sul bilancio di chi ne beneficia e questo peso va calcolato sempre, anche quando i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono identici.

La vicenda che ha portato la causa a Roma
Il caso riguarda una separazione tra due genitori, affidatari condivisi di un figlio ormai adolescente. Il Tribunale di Vicenza, nella sentenza di divorzio, aveva collocato il minore presso la madre e stabilito, a carico del padre, un contributo mensile di 450 euro. La madre impugnava la decisione davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che le dava ragione solo in parte. L'assegno saliva a 700 euro al mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, con un ulteriore 50% a titolo di spese straordinarie. I giudici veneziani motivavano l'aumento con due elementi, ossia la crescita delle esigenze di un ragazzo che sta diventando adolescente e il fatto che il reddito del padre fosse quasi doppio rispetto a quello della madre. Nulla, però, sull'assegnazione della casa coniugale rimasta nella disponibilità della madre. Il padre ricorreva allora in Cassazione.

Perché la casa vale come uno stipendio
L'art. 337 sexies del c.c. stabilisce espressamente che l'assegnazione della casa familiare comporta un beneficio valutabile in termini economici e non un semplice diritto abitativo. In pratica, chi vive gratis in un immobile che altrimenti dovrebbe affittare o comprare incassa, di fatto, un contributo al proprio bilancio pari al canone che non paga più. La Cassazione lo ha ribadito richiamando la propria giurisprudenza consolidata, compreso il precedente della sentenza n. 25420 del 2015, secondo cui quel risparmio va sommato alle altre risorse del genitore collocatario quando si stabilisce quanto l'altro genitore deve contribuire in denaro.

I parametri fissati dal Codice Civile
Gli artt. 316 bis, 337 ter e 337 sexies del Codice Civile non lasciano al giudice grande libertà sui criteri da considerare. Contano i bisogni concreti del figlio, il livello di vita a cui era abituato quando i genitori stavano insieme, le disponibilità economiche di ciascuno, il peso economico del lavoro di cura in casa e il possesso di immobili o diritti di abitazione come quello sulla casa familiare. Pertanto, se un genitore guadagna di più, ma l'altro vive senza pagare affitto, il conto finale deve tenerne conto in entrambe le direzioni.

Collocamento paritario non significa parità economica
Il punto più delicato riguarda proprio i casi, sempre più frequenti, in cui il figlio trascorre tempo uguale con entrambi i genitori. Si potrebbe pensare che, in caso di tempi identici, la casa non faccia più differenza. La Cassazione smentisce questa lettura, ritenendo che il valore economico dell'assegnazione resta rilevante, perché uno dei due genitori continua comunque a beneficiare di un'abitazione senza costi mentre l'altro, magari, deve provvedere da sé a un nuovo alloggio.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Venezia ignorava che la madre viveva senza costi di locazione nell'ex casa coniugale. Un padre con un reddito doppio rispetto all'ex moglie e, in più, il costo di un'abitazione autonoma si trova in una condizione patrimoniale ben diversa da quella descritta nella sentenza d'appello, per quanto le percentuali di tempo con il figlio fossero simili.

Cosa cambia adesso per chi divide casa e figli
La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello proprio su questo punto e ha rinviato il fascicolo alla Corte d'Appello di Venezia, che dovrà pronunciarsi di nuovo con una composizione diversa. Dovrà anche motivare, stavolta, in che modo il valore della casa assegnata incide sulla cifra finale dell'assegno. Ogni provvedimento sul mantenimento dei figli deve dare conto di come il godimento dell'abitazione pesa nel calcolo, altrimenti si finisce per scaricare su un solo genitore un peso che non riflette come stanno davvero le cose tra le due famiglie.


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Sconto carburante, ultimi giorni per risparmiare fino a 10 euro a pieno: lo sconto sul gasolio scade il 24 agosto

Pubblicato il: 12/08/2026

Chi deve fare il pieno di gasolio nelle prossime settimane può tirare un sospiro di sollievo. Lo sconto sulle accise resta in vigore fino al 24 agosto, giorno chiave per chi parte per le ferie o per chi trasporta merci su strada in uno dei periodi di traffico più intensi dell'anno. Ma quanto dura ancora la riduzione e quanto vale davvero in tasca? Il governo ha varato un secondo decreto legge in poche settimane, per prorogare la misura introdotta a fine luglio.

Perché il governo interviene di nuovo
Da fine marzo i prezzi dei carburanti hanno ripreso a salire per l'escalation militare in Medio Oriente. L'esecutivo ha risposto con una sequenza di decreti che modulano lo sconto sulle accise e la spesa complessiva da marzo ha già superato i 2 miliardi di euro. Non è un dettaglio da poco, perché mostra quanto la variabile energetica pesi sui conti pubblici quando i mercati internazionali restano instabili.
Il primo tassello recente è il d.l. 27 luglio 2026, n. 133, che ha fissato lo sconto di 17 centesimi al litro, 14 di accisa e 3 di effetto Iva, dal 28 luglio al 6 agosto. Il secondo è il d.l. 5 agosto 2026, n. 139, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto ed entrato in vigore il 6 agosto, che conferma la stessa riduzione fino al 24 agosto.

Come funziona lo sconto in vigore ora
L'accisa sul gasolio per autotrazione scende da 672,90 a 532,90 euro per mille litri, una riduzione di 140 euro ogni mille litri che alla pompa si traduce in circa 14 centesimi al litro. Sommando l'effetto sull'Iva, calcolata su una base imponibile più bassa, lo sconto reale arriva a 17 centesimi. La misura vale solo per il gasolio, non per benzina e Gpl e si estende anche ai gasoli paraffinici come l'HVO e al biodiesel. Per il 25 agosto la copertura non arriva dal decreto legge, ma da un decreto interministeriale Mef-Mase, che si appoggia al meccanismo ordinario delle accise mobili.
Nonostante lo sconto, il prezzo del gasolio self service è tornato a salire, attestandosi intorno ai 2,10 euro al litro sulla rete stradale nazionale, contro un prezzo della benzina self stabile poco sotto i 2 euro.

Le coperture finanziarie del decreto
Il d.l. 139/2026 quantifica in 232,3 milioni di euro l'onere complessivo per il 2026. Di questi, 190,2 milioni servono per la riduzione di accisa su gasolio, HVO e biodiesel, mentre 42,1 milioni finanziano l'estensione ad agosto del credito d'imposta a favore dell'autotrasporto. La copertura arriva per 95,6 milioni da tagli agli stanziamenti di nove ministeri e per 136,7 milioni dalla riduzione del fondo speciale di conto capitale del Mef.

Il Ministero dell'Economia contribuisce con la quota più alta, seguito dal Viminale con 8,07 milioni, dalle Infrastrutture e dall'Ambiente con 7 milioni, in gran parte a carico dei programmi sull'efficienza energetica. Esteri, Cultura, Istruzione, Salute e Giustizia completano l'elenco con importi più contenuti, mentre sul fronte del fondo di conto capitale pesano anche Imprese, Lavoro, Università, Agricoltura e Turismo.

Cosa cambia per automobilisti e autotrasportatori
Per chi guida un'auto privata l'effetto è immediato. Il prezzo alla pompa resta più basso finché lo sconto è attivo, anche se non compensa del tutto la spinta al rialzo dovuta al contesto internazionale. Per le imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate e classi Euro V o VI il discorso cambia, perché l'accisa ridotta si traduce in un rimborso trimestrale più basso, dato che il conguaglio si calcola sulla differenza tra aliquota ordinaria e aliquota effettivamente applicata. Proprio per queste imprese il decreto estende anche il credito d'imposta collegato al maggior costo del carburante, portando il periodo di riferimento da marzo-luglio a marzo-agosto e la dotazione complessiva da 322 a 364,1 milioni di euro. La misura riguarda ora anche il trasporto passeggeri, compresi gli operatori del settore turistico con autobus.


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Agenzia delle Entrate, puoi ottenere il rimborso anche a distanza di anni e col Fisco che prende tempo: nuova ordinanza

Pubblicato il: 12/08/2026

Chi ha versato una tassa non dovuta e aspetta di riavere il proprio denaro conosce bene la sensazione che si prova quando si apre la posta e si trova, al posto di un assegno, una lettera che dice “stiamo ancora valutando”. Sembra una risposta quasi rassicurante, ma in realtà nasconde un'insidia che può costare cara al contribuente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 20406 depositata il 17 giugno 2026, ha fissato un principio destinato a tutelare aziende e privati alle prese con rimborsi fiscali che il Fisco posticipa continuamente con comunicazioni di semplice cortesia.

Come nasce il silenzio-rifiuto sui rimborsi fiscali
Quando un contribuente ritiene di aver versato più del dovuto, presenta un'istanza di restituzione all'ente competente. Da quel momento parte un termine preciso. L'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992 concede all'amministrazione 90 giorni per pronunciarsi. Se il termine scade senza un provvedimento esplicito, quella mancata risposta vale per legge come un diniego. È il cosiddetto silenzio-rifiuto, un meccanismo pensato per non lasciare il cittadino in balìa dei tempi della burocrazia. Superato il novantesimo giorno, il contribuente può rivolgersi al giudice tributario.

Il caso, una vicenda tra un'azienda e il gestore dei rifiuti
Al centro della vicenda decisa dalla Cassazione vi è una società che aveva chiesto la restituzione di somme versate, tra il 2010 e il 2013, per il tributo legato al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. Di fronte all'inerzia dell'ente, l'azienda aveva presentato ricorso. Sia il primo grado sia la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, però, le avevano dato torto. Secondo i giudici di merito, il silenzio-rifiuto non si era mai perfezionato, perché il gestore aveva inviato una comunicazione con cui annunciava una “temporanea mancata restituzione” delle somme, giustificata dai tempi tecnici necessari per gli adempimenti contabili sul bilancio del Comune.

Perché le risposte interlocutorie non fermano l'orologio
Nell'ordinanza 20406/2026, i giudici di legittimità richiamano un principio già affermato in una pronuncia dello scorso anno. Chi vuole ottenere la restituzione di somme versate indebitamente a titolo d'imposta “può solo proporre ricorso avverso il cd. silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, che si forma decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione in sede amministrativa”. Non basta, in altre parole, che l'ente scriva qualcosa, ma serve un atto che, in modo esplicito, confermi o neghi la richiesta del contribuente.

Nell'ordinanza si legge, infatti, che l'inerzia sostanziale dell'amministrazione rispetto alla richiesta del contribuente comporta che “non siano idonee a superarla eventuali comunicazioni interlocutorie dell'Ufficio destinatario dell'istanza (presa in carico, istruttoria, rinvio a stanziamenti, temporanea mancata restituzione)”. Rientrano in questa categoria gli avvisi con cui l'ufficio conferma di aver ricevuto la domanda, gli aggiornamenti sullo stato della pratica, i rinvii legati alla ricerca di fondi in bilancio e le comunicazioni che si limitano a invocare i tempi tecnici interni.

La trappola per chi impugna troppo presto
Gli Ermellini precisano altresì che il rifiuto tacitonon costituisce… un atto di per sé impugnabile, quanto piuttosto un mero presupposto processuale”. Il contribuente non può quindi agire in giudizio solo sulla base di una lettera interlocutoria dell'ente, perché quella lettera, da sola, non gli offre alcun titolo. Occorre dunque aspettare che il termine di 90 giorni sia realmente scaduto. Se il ricorso viene presentato prima che il silenzio-rifiuto si sia perfezionato, il giudice può dichiararlo inammissibile in qualunque fase del processo, anche d'ufficio, senza che la controparte lo chieda espressamente.

Nel caso esaminato, la CTR aveva sbagliato in senso opposto. Anziché valutare se il ricorso fosse prematuro, aveva escluso a monte che il silenzio-rifiuto si fosse mai formato, dando rilievo decisivo a una comunicazione che, per la Cassazione, restava puramente interlocutoria. Per questo la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda.

Quanto tempo c'è per agire, una volta maturato il silenzio
Una volta formatosi, il rifiuto tacito apre al contribuente una finestra temporale ben più ampia di quella riservata agli altri atti fiscali. Gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali, per fare un paragone, vanno impugnati entro termini di decadenza stretti e non negoziabili. Il ricorso contro il silenzio-rifiuto segue una logica diversa. L'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992 stabilisce che l'azione resta “sempre proponibile… fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto”. In pratica, il contribuente può portare la questione davanti al giudice anche a distanza di anni, purché non sia maturata la prescrizione ordinaria del credito.


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Pensione 2026, ora prendi due assegni completi se hai anche la rendita INAIL e su uno non paghi tasse: ecco le eccezioni

Pubblicato il: 12/08/2026

Chi riceve da anni una rendita INAIL per un infortunio sul lavoro e si avvicina alla pensione di vecchiaia si pone quasi sempre la stessa domanda. L'assegno erogato dall'Istituto assicurativo subirà una riduzione una volta maturato il diritto alla pensione? E quella rendita influenzerà in qualche modo l'importo del trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo? La risposta, in entrambi i casi, è negativa. Le due prestazioni si cumulano senza limiti, tranne in un paio di casi molto specifici.

Perché rendita INAIL e pensione non si toccano
La piena cumulabilità nasce dalla diversa funzione delle due prestazioni. La rendita vitalizia, disciplinata dall'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, compensa un danno biologico, ossia la lesione permanente dell'integrità psicofisica accertata dal medico legale dell'Istituto e non tiene conto, quindi, della capacità di produrre reddito né della storia contributiva del lavoratore. La pensione di vecchiaia liquidata con il metodo contributivo, al contrario, remunera i versamenti effettuati durante la vita lavorativa e si calcola sul montante individuale maturato. Proprio perché nascono per ragioni diverse, le due prestazioni non interferiscono e lo stesso vale per le pensioni anticipate e per ogni trattamento previdenziale che non condizioni il pagamento all'assenza di altri redditi.

Quando invece due prestazioni non si sommano
Il divieto di cumulo esiste, ma copre un perimetro più ristretto. A fissarlo è l'art. 1, comma 43, della l. n. 335/1995, che individua tre prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti e l'assegno ordinario di invalidità. Quando nascono dallo stesso infortunio sul lavoro o dalla stessa malattia professionale che ha originato la rendita, disciplinata dal D.P.R. n. 1124/1965, l'assorbimento arriva fino a concorrenza dell'importo della rendita. Il trattamento INPS, quindi, non sparisce, ma viene riconosciuto solo per la parte che eccede quella cifra.

Un chiarimento importante viene dalla giurisprudenza. Con la sentenza n. 25197 dell'8 ottobre 2019, la Corte di cassazione ha stabilito che l'incompatibilità scatta solo quando le due prestazioni poggiano sul medesimo quadro patologico, cioè quando l'invalidità indennizzata dall'INAIL e quella riconosciuta dall'INPS coincidono del tutto. Le cose cambiano invece con riferimento ai superstiti, per i quali il divieto si è progressivamente allentato. Per effetto dell'art. 73, comma 1, della l. n. 388/2000, la pensione di reversibilità non rientra più tra le prestazioni limitate quando si somma alla rendita ai superstiti, con decorrenza fissata al 1° luglio 2001 e anticipata al 1° gennaio dello stesso anno dall'art. 78, comma 20. La Circolare INPS n. 187 del 24 ottobre 2001 ha, poi, ridotto quanto resta dell'incompatibilità alla sola reversibilità originata da una pensione di inabilità.

Il calcolo della pensione contributiva resta indifferente alla rendita
Chi teme che la rendita possa in qualche modo abbassare l'assegno pensionistico può stare tranquillo. Il sistema contributivo poggia su due soli elementi, il montante contributivo individuale accumulato negli anni e il coefficiente di trasformazione legato all'età al momento del pensionamento. La rendita non incide su nessuno dei due, poiché non è equiparabile a retribuzione soggetta a contribuzione e non produce alcun accredito ai fini pensionistici.

Il trattamento fiscale della rendita
Lo stesso principio guida il regime fiscale. Le somme corrisposte per l'invalidità permanente compensano un danno, non retribuiscono un'attività lavorativa e per questo restano fuori dal reddito imponibile ai fini IRPEF, a conferma della totale autonomia tra le due prestazioni.

Le eccezioni sulle prestazioni collegate al reddito
L'esenzione fiscale, però, non equivale a un'irrilevanza assoluta. Alcune prestazioni assistenziali dell'INPS dipendono dal reddito complessivo del beneficiario e, in quel contesto, la rendita può fare la differenza. L'integrazione al trattamento minimo guarda soltanto ai redditi soggetti a IRPEF e quindi non tocca la rendita, anche se questo beneficio, per effetto dell'art. 1, comma 16, della l. n. 335/1995, non spetta comunque a chi ha una pensione calcolata per intero con il metodo contributivo.

Discorso diverso per la maggiorazione sociale e per l'incremento al milione, come stabiliscono l'art. 1, comma 4, della l. n. 544/1988 e l'art. 38 della l. n. 448/2001, norme che guardano a ogni tipologia di reddito, comprese le somme esentasse. In questo caso, la rendita pesa per intero ai fini del superamento delle soglie. Lo stesso criterio, esteso sia al richiedente sia al coniuge, governa l'accesso all'assegno sociale. Fa eccezione, invece, la pensione ai superstiti, quando ricade nei limiti reddituali fissati dalla Tabella F della l. n. 335/1995, che tiene fuori proprio le rendite INAIL dal computo delle somme rilevanti per la riduzione.

Una rendita al 67% non più soggetta a revisione resta stabile per sempre
Se una rendita non è più soggetta a revisione, come spesso accade dopo molti anni dalla liquidazione, la percentuale di invalidità è ormai acquisita in modo definitivo. I termini entro cui l'INAIL o l'assicurato possono chiedere una nuova valutazione del grado di menomazione sono infatti perentori. Per gli infortuni il limite è di 10 anni dalla nascita della rendita ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, mentre per le malattie professionali sale a 15 anni ai sensi dell'art. 137 dello stesso decreto. Trascorso quel periodo, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22866 del 16 agosto 2024, la condizione fisica si considera consolidata in modo definitivo.

L'eccezione dell'assegno di incollocabilità
Diverso è il caso dell'assegno di incollocabilità, previsto dall'art. 180 del D.P.R. n. 1124/1965 per chi non riesce a reinserirsi nel mercato del lavoro a causa dell'invalidità. A differenza della rendita, questa prestazione ha un limite anagrafico, di recente innalzato da 65 a 67 anni e agganciato all'età pensionabile dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 159/2025, come precisato dalla Circolare INAIL n. 55 dell'11 dicembre 2025. Il beneficiario lo vede quindi sparire nel momento in cui matura i requisiti anagrafici per la vecchiaia, mentre l'indennizzo per l'invalidità permanente resta in pagamento senza soluzione di continuità, rivalutato di anno in anno dai provvedimenti che aggiornano i valori minimi e massimi delle prestazioni INAIL.


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Lavoratore, ora non basta farsi male sul posto di lavoro per essere risarcito dall’azienda: nuova ordinanza

Pubblicato il: 12/08/2026

Una partita improvvisata con un pallone, una discussione che degenera, una bottiglia di vetro lanciata alla cieca. Bastano pochi secondi per trasformare una pausa pranzo qualunque in un caso giudiziario. Se l'incidente avviene in azienda, durante l'orario di lavoro, l'impresa è comunque tenuta a risarcire il danno? Secondo la Cassazione, pronunciatasi con l'ordinanza n. 19859 depositata il 15 giugno 2026, non vige alcun obbligo in capo all'impresa se il gesto che ha causato il danno è imprevedibile e del tutto estraneo al lavoro svolto.

Un pallone, una bottiglia, un innocente colpito
Tutto nasce durante una pausa pranzo negli studi Rai dove alcuni operai, dipendenti di due diverse cooperative, avevano lavorato quella mattina. Il locale in cui si trovavano non era destinato alla lavorazione; solo un tavolo, alcune sedie e sul posto erano rimaste anche delle bottiglie di vetro vuote, probabilmente residuo di un rinfresco precedente.

Uno dei presenti aveva portato un pallone e stava giocando quando, per errore, colpiva al volto un collega di un'altra cooperativa. Quest’ultimo, innervosito per il colpo subito, raccoglieva una delle bottiglie rimaste sul tavolo e la scagliava contro chi lo aveva colpito, ma sbagliava mira. Il vetro finiva sulla testa di un terzo lavoratore, del tutto estraneo al battibecco, provocandogli una cicatrice e una lieve perdita di udito. Il consulente tecnico quantificava l'invalidità permanente nel 5%, a cui si aggiungeva un periodo di inabilità temporanea da risarcire.

Il ricorso contro le due cooperative datrici di lavoro
Il lavoratore colpito non solo agiva contro l'autore materiale del lancio, ma citava in giudizio anche entrambe le cooperative datrici di lavoro coinvolte nella vicenda, la propria e quella del collega che aveva scagliato la bottiglia, sostenendo che l'infortunio fosse comunque avvenuto in un luogo di lavoro, durante l'orario lavorativo e che i datori avrebbero dovuto vigilare per evitare giochi pericolosi come una partita a pallone durante la pausa. Tribunale e Corte d'Appello di Roma respingevano però la domanda nei confronti delle società, individuando nel collega l'unico responsabile dell'accaduto, ai sensi dell'art. 2043 del c.c.. Il lavoratore infortunato decideva quindi di ricorrere in Cassazione.

Il rischio elettivo, la chiave di lettura della decisione
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19859/2026, ha confermato le decisioni dei giudici di merito. La decisione degli Ermellini ruota attorno al principio del cosiddetto rischio elettivo. Si parla di rischio elettivo quando chi ha causato il danno tiene un comportamento abnorme, imprevedibile ed estraneo alle mansioni svolte, al punto da diventare l'unica causa dell'evento lesivo. In questi casi il nesso tra attività lavorativa e danno si spezza, perché il pericolo non nasce dall'organizzazione del lavoro, ma da una scelta personale di chi lo ha provocato. Nel caso specifico, lanciare una bottiglia contro un collega durante la pausa pranzo non ha nulla a che vedere con le mansioni lavorative di nessuno dei due. È un gesto autonomo, dettato da una reazione impulsiva.

Vale anche quando il danno colpisce un terzo estraneo
Il rischio elettivo non riguarda solo chi si fa male da sé con un comportamento avventato, ma vale anche quando il danno colpisce una persona diversa da chi ha agito in modo imprudente, com'è successo qui, dove a pagare le conseguenze è stato un lavoratore completamente estraneo alla lite. Se la condotta imprevedibile del terzo basta da sola a spiegare il danno, il collegamento tra lavoro e infortunio resta comunque interrotto. Trovarsi nei locali aziendali, o essere in servizio in quel momento, non sposta la responsabilità sul datore.

L'art. 2049 e il nesso di occasionalità necessaria
Il lavoratore aveva provato anche un'altra strada, chiamando in causa la cooperativa presso cui lavorava chi aveva lanciato la bottiglia, sulla base della responsabilità indiretta prevista dall'art. 2049 del c.c. per i danni causati dai propri dipendenti a terzi. Secondo la Cassazione, però, affinché scatti la responsabilità del datore per il fatto illecito del dipendente, serve il nesso di occasionalità necessaria, ossia un collegamento concreto tra le mansioni affidate e il comportamento dannoso, tale che il lavoro abbia reso possibile o quantomeno agevolato l'episodio. Lanciare una bottiglia durante la pausa pranzo non ha nulla a che fare con le mansioni di un operaio, quindi quel collegamento manca del tutto.

I confini dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
L'art. 2087 del c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, compresa l'organizzazione degli spazi e la vigilanza durante l'orario lavorativo. Si tratta indubbiamente di un obbligo ampio, che però non costituisce un mezzo per attribuire all'azienda qualunque cosa accada tra le sue mura. La tutela riguarda i rischi legati all'attività produttiva e non le iniziative personali dei lavoratori durante una pausa.


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Bollette luce, in arrivo prezzi più bassi grazie a meno tasse e oneri di rete: ecco cosa cambia con il nuovo piano UE

Pubblicato il: 11/08/2026

Ti è mai capitato di guardare la bolletta e chiederti perché l'elettricità costa così tanto più del gas, anche a parità di energia consumata? Per la Commissione europea la risposta si nasconde nel confronto tra il costo di un kilowattora elettrico e quello di un kilowattora di gas. Da questo rapporto, oggi a sfavore dell'elettricità in quasi tutta l'Unione, dipende in larga parte la riuscita della transizione energetica. È l’elemento principale del piano d'azione per l'elettrificazione, contenuto in una Comunicazione che la Commissione europea ha presentato il 17 luglio 2026, insieme alla revisione del sistema ETS e a una proposta legislativa sulle tariffe di rete.

Un tetto al rapporto tra prezzo dell'elettricità e del gas
Il documento fissa un obiettivo preciso per gli Stati membri. Entro il 2030 il prezzo dell'elettricità non dovrebbe superare il doppio di quello del gas per le imprese e le 2,5 volte per le famiglie. Si tratta di un fattore decisivo, perché da questa proporzione dipende la convenienza di investimenti molto concreti, dalle pompe di calore industriali agli impianti nelle abitazioni.

Tuttavia, la strada da fare è ancora piuttosto lunga. Secondo la Commissione, in base ai dati Eurostat riferiti al secondo semestre 2024, un’azienda europea paga oggi, per la stessa quantità di energia, un prezzo dell'elettricità vicino al triplo di quello del gas. Per le famiglie il divario scende leggermente, attorno a 2,5 volte. Soltanto in Finlandia e Svezia il rapporto è già inferiore a quota 2. Bruxelles considera tale circostanza l'ostacolo principale alla diffusione delle tecnologie elettriche, davanti a costi d'impianto, tempi di allaccio alla rete, innovazione lenta e scarsità di manodopera specializzata. Dove il rapporto elettricità-gas è più favorevole, riferisce la Commissione citando l'associazione europea del settore per il 2025, le pompe di calore vendute sono circa il triplo rispetto ai Paesi in cui quel rapporto supera quota 3.

Quanto conviene davvero elettrificare un impianto
La Comunicazione fornisce alcuni parametri utili a chi valuta l'elettrificazione di un processo produttivo. Quando il rapporto elettricità-gas si avvicina a 2, una pompa di calore industriale ad alta temperatura ripaga l'investimento rispetto a un impianto a gas equivalente in circa 10 anni. È quanto emerge da un caso di studio sul comparto lattiero-caseario, richiamato nel documento della Commissione. Quando invece il valore oscilla fra 2,5 e 3,5, per diversi processi risulta più conveniente l’elettrificazione, come indica un'analisi dell'Agenzia internazionale dell'energia del 2026. Superata quota 3, invece, l'interesse per le tecnologie elettriche crolla. Le vendite di pompe di calore si riducono a un terzo rispetto ai territori più favorevoli.

Come calcolare il rapporto elettricità/gas in bolletta
Per capire dove si colloca la propria azienda, conviene ragionare come fa la Commissione. Si parte dalla spesa totale di ogni fornitura, imposte e IVA comprese, perché il calcolo europeo si basa su valori lordi. Si divide poi per i kilowattora realmente consumati, convertendo anche i metri cubi di gas con il coefficiente indicato in fattura. Infine, si rapporta il costo di un kilowattora elettrico a quello di un kilowattora di gas, confrontando il risultato con le soglie del 2 e del 2,5.

Tasse e oneri di rete, l'Italia sotto osservazione a Bruxelles
Uno dei passaggi più diretti della Comunicazione riguarda proprio l'Italia. Il nostro Paese compare, con Francia, Germania, Portogallo e Grecia, nell'elenco dei cinque Stati dove parte del carico fiscale in bolletta esula dalle finalità del sistema elettrico o le supera. È da questa constatazione che nasce la richiesta ai governi di non applicare all'elettricità una pressione fiscale maggiore rispetto al gas.

Secondo i dati VaasaETT di maggio 2026 citati nella Comunicazione, la bolletta domestica europea è composta per il 48% dal costo dell'energia, per il 26% da oneri di rete e per il restante 26% da tasse e prelievi. È su questa porzione “non energetica” che interviene la proposta legislativa presentata in concomitanza con il piano, che incide sul Regolamento (UE) 2019/943 e affronta anche il diverso trattamento fiscale tra elettricità e gas.

100 miliardi dall'ETS per la decarbonizzazione industriale
Presentata lo stesso giorno del piano di elettrificazione, la revisione del sistema ETS mette sul tavolo 100 miliardi di euro per l'Industrial Decarbonisation Bank. Di questi, circa 30 miliardi passeranno nel triennio 2028-2030 attraverso lo strumento denominato ETS Investment Booster, alimentato da 400 milioni di quote di emissione e riservato a chi presenta domanda per primo, purché raggiunga determinati requisiti qualitativi.

Ogni Stato dovrà girare almeno metà delle proprie entrate da aste verso progetti di decarbonizzazione nei comparti già coperti dal sistema. L'assegnazione gratuita delle quote proseguirà anche dopo il 2030, ma solo per chi investe davvero nel tagliare le emissioni, anche passando all'elettrico. Per le piccole e medie imprese è una leva finanziaria aggiuntiva, questa volta proveniente dal mercato del carbonio. I bandi apriranno dopo il via libera di Parlamento europeo e Consiglio, perché il testo resta per ora una proposta e non ancora una norma vigente.

Le tappe del piano fino al 2030
Il piano d'azione conta 15 misure distribuite lungo tutto il decennio. Già nel 2026 partirà la seconda tornata di aste sul calore industriale finanziata dall'Innovation Fund, insieme all'aggiornamento dei codici di rete su pompe di calore, veicoli elettrici e accumuli. Nell'ultimo trimestre dello stesso anno arriverà la valutazione d'impatto sull'obiettivo del 46%, da inserire nel pacchetto Unione dell'energia, insieme a una raccomandazione sugli incentivi per i veicoli a zero emissioni.

A metà 2027 è prevista una valutazione sulla ricarica intelligente come opzione predefinita nei contratti legati ai veicoli elettrici. Nel trimestre successivo debutteranno lo strumento cartografico GeoDep, per orientare i nuovi investimenti energivori e l'iniziativa UE sul recupero del calore disperso. Il 2030 resta l'anno chiave del piano, con tre traguardi principali: rapporto elettricità-gas non oltre 2 per l'industria, accumuli a quota 200 GW rispetto ai 55 GW del 2026 e quattro milioni di pompe di calore installate ogni anno.

Sul fronte della finanza pubblica resta disponibile, per gli Stati, la clausola che consente di derogare al Patto di stabilità sulla spesa energetica. Il margine è dello 0,3% del PIL su base annua, che diventa dello 0,6% se calcolato in modo cumulato. La Commissione chiede infine ai governi di estendere, a chi acquista pompe di calore o pannelli fotovoltaici, le aliquote IVA agevolate già previste dalla direttiva europea sull'imposta sul valore aggiunto.


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Dipendenti pubblici, in arrivo fino a 221 euro in più al mese e 1.780 euro di arretrati: ecco a chi spettano e quando

Pubblicato il: 11/08/2026

Circa 200.000 persone, impiegate in ministeri, uffici delle agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, da settembre vedranno un numero diverso accanto alla voce “netto in busta” del proprio cedolino. È l'effetto del rinnovo del Contratto Collettivo delle Funzioni centrali, chiuso in via definitiva a inizio agosto dopo negoziati durati diversi mesi. Ma quanto cambia davvero lo stipendio e, soprattutto, quando arrivano gli arretrati e cosa succede al netto dell'aumento in busta paga?

Un contratto già operativo
L'intesa porta la firma di Aran e delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto e riguarda il triennio 2025-2027. Il percorso era partito con la preintesa raggiunta il 9 giugno 2026, poi passata al vaglio previsto dall'art. 47 del T.U.P.I., che per i contratti pubblici richiede il controllo del Ministero dell'Economia, il parere del Consiglio dei Ministri e la certificazione della Corte dei Conti sulla sostenibilità finanziaria. Solo dopo questo passaggio si è arrivati, il 6 agosto 2026 a Roma, alla sottoscrizione definitiva. Gli effetti del Ccnl decorrono dal 7 agosto e da quella data le amministrazioni sono obbligate ad applicarlo senza bisogno di ulteriori atti. Si tratta peraltro del terzo rinnovo firmato per le Funzioni centrali dal 2022 a oggi, un ritmo negoziale che il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, ha indicato come segno di continuità nel rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Quanto aumenta lo stipendio, area per area
L'incremento arriva con tre scatti successivi, ciascuno con decorrenza al 1° gennaio di un'annualità del triennio. Chi controllerà il cedolino di settembre 2026 vedrà già l'effetto cumulato delle prime due tranches, quelle datate 2025 e 2026. Su base mensile lorda, calcolata su tredici mensilità, la cifra è pari a 89,50 euro per l'area degli operatori, 94,20 euro per gli assistenti, 114,40 euro per i funzionari e 156,20 euro per le elevate professionalità.

Con la terza decorrenza, fissata al 1° gennaio 2027, il contratto raggiunge il proprio valore a regime. Da quella data l'aumento mensile lordo sale a 126,60 euro per gli operatori, 133,20 euro per gli assistenti, 161,80 euro per i funzionari e 221 euro per le elevate professionalità. La media complessiva del comparto, sempre calcolata su tredici mensilità, si attesta così a 162 euro lordi al mese.

Arretrati, quanto valgono e quando arrivano
Poiché il contratto produce effetti già dal 1° gennaio 2025, ogni lavoratore interessato ha diritto a incassare, in un'unica soluzione, la differenza tra quanto già percepito e quanto sarebbe spettato applicando da subito le nuove tabelle. La norma impone alle amministrazioni di liquidare aumenti e arretrati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, quindi nei primi giorni di settembre 2026, anche se i tempi tecnici del sistema NoiPA e degli uffici contabili delle singole amministrazioni possono comportare qualche slittamento. Al netto di eventuali acconti già erogati in passato, la somma sarà pari, al lordo, a circa 1.019,24 euro per gli operatori, 1.073,58 euro per gli assistenti, 1.303,66 euro per i funzionari e 1.780,04 euro per le elevate professionalità.

Le altre novità, dall'intelligenza artificiale al welfare
Per la prima volta un contratto delle Funzioni centrali dedica una disciplina organica all'uso dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Prima di introdurre algoritmi o strumenti automatizzati, le amministrazioni dovranno informare preventivamente sindacati e lavoratori. Resta comunque escluso che decisioni capaci di incidere sul rapporto di lavoro, come valutazioni, sanzioni disciplinari o cambi di sede, possano essere prese in modo interamente automatico, senza un controllo umano effettivo e continuativo. È inoltre prevista l'attivazione di percorsi formativi dedicati, mentre ogni futura introduzione di strumenti digitali avanzati dovrà passare dalla contrattazione collettiva.

Il contratto tocca anche aspetti più quotidiani della vita lavorativa. Il valore dei buoni pasto potrà crescere rispetto al minimo, attualmente fissato a 7 euro per ticket. Cambia pure l'articolazione dell'orario, con la facoltà per il dipendente di chiedere una pausa ridotta a 10 minuti e con l'inserimento del pendolarismo tra i criteri utili a calcolare la flessibilità oraria. Ampliato, infine, il ricorso al lavoro agile per chi ha esigenze di salute, per i genitori di figli piccoli e per chi assiste familiari con disabilità grave ai sensi della legge 104 del 1992.

Nuove competenze, nuove figure professionali
Sul fronte della crescita professionale arriva il cosiddetto patentino delle competenze, un attestato che certifica il completamento di percorsi formativi legati all'aggiornamento tecnologico. Nasce anche una figura fino a oggi assente dagli organigrammi pubblici, quella del social media e digital manager, mentre restano centrali gli strumenti di mobilità interna e riqualificazione già pensati per accompagnare i percorsi di carriera nella pubblica amministrazione.


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Legge 104, da oggi puoi comprare casa più facilmente: lo Stato ti aiuta con la banca fino all’80% del mutuo

Pubblicato il: 11/08/2026

Chi assiste ogni giorno un figlio, un fratello o una sorella con una disabilità grave sa bene che convincere una banca a concedere un mutuo, quando il bilancio familiare è già messo alla prova da spese di cura e assistenza, non è semplice. Da agosto 2026 questo scenario cambia grazie a una norma, da poco entrata in vigore, che allarga notevolmente la platea di chi può contare sulla garanzia pubblica del Fondo Prima Casa, lo strumento gestito da Consap che da anni facilita l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale.

Chi entra tra i nuovi beneficiari dal 3 agosto
La novità nasce dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, che ha convertito il d.l. 7 maggio 2026, n. 66, il provvedimento noto come Piano Casa. Tra le misure introdotte spicca proprio l'ampliamento delle categorie prioritarie ammesse al Fondo di Garanzia per la Prima Casa.
A partire dal 3 agosto 2026 possono presentare domanda anche le persone con disabilità permanente, purché la condizione sia accertata ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104, la norma che individua le situazioni di gravità. La tutela, però, non si ferma a chi vive direttamente la disabilità. Può chiedere la garanzia anche chi fa parte di un nucleo familiare in cui convive, da almeno due anni, un figlio, una figlia, un fratello o una sorella con la medesima condizione riconosciuta dalla legge 104.

Quanto copre la garanzia pubblica
Il beneficio economico è piuttosto rilevante. Per queste due nuove categorie, il Fondo interviene coprendo il 50% della quota capitale del finanziamento. La percentuale sale fino all'80% quando il richiedente dispone di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, una soglia pensata proprio per intercettare le famiglie con minore disponibilità economica. Anche per questa nuova platea, rimane il tetto generale previsto dal Fondo, per cui l'importo del mutuo assistito dalla garanzia non può superare i 250.000 euro.

Cos'è il Fondo Prima Casa e chi può accedervi
Il Fondo di Garanzia per la Prima Casa esiste dal 2013 ed è stato istituito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. È amministrato da Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e serve a rassicurare gli istituti di credito, offrendo una copertura pubblica sui mutui destinati all'acquisto della prima abitazione. In altre parole, il Fondo riduce il rischio percepito dalla banca e favorisce condizioni di accesso più agevoli per chi chiede il finanziamento.
Per rientrare tra i beneficiari occorre, come requisito generale, non essere proprietari di altri immobili a uso abitativo, in Italia o all'estero, alla data della domanda. Fa eccezione il caso degli immobili ricevuti per successione, anche in comunione con altri eredi, quando siano concessi gratuitamente in uso a genitori o fratelli.

Le altre categorie che già avevano accesso al Fondo
La disabilità e la convivenza con un familiare disabile si aggiungono a un elenco di categorie prioritarie già esistente. Ne fanno parte le giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, il cui nucleo si sia formato da almeno due anni e in cui almeno uno dei due componenti non abbia ancora compiuto 36 anni. Vi rientrano anche i nuclei monogenitoriali con figli minori, gli inquilini di alloggi popolari assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e i giovani under 36 considerati singolarmente. Trovano spazio, infine, le famiglie numerose, per le quali la soglia ISEE varia in base al numero dei figli minori di 21 anni: non oltre 40.000 euro con tre figli, 45.000 euro con quattro, 50.000 euro dai cinque in su.

Mutui oltre l'80% del prezzo, proroga al 2027
Per le categorie prioritarie diverse da quella legata alla disabilità resta attiva anche la possibilità di chiedere un innalzamento della garanzia quando il mutuo supera l'80% del prezzo di acquisto, oneri accessori compresi, sempre nel rispetto dei limiti ISEE previsti. Questa disciplina è stata prorogata al 31 dicembre 2027. Fino a quella data la garanzia elevata può essere riconosciuta anche quando il tasso effettivo globale applicato dalla banca supera il tasso medio di riferimento, entro un differenziale calcolato sull'andamento del tasso IRS decennale. Se il confronto tra i due tassi risulta favorevole al cliente, la banca è comunque tenuta ad applicare le condizioni più vantaggiose.

Quali case si possono acquistare con la garanzia
Non tutti gli immobili sono compatibili con l'agevolazione. Restano escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, cioè le abitazioni di tipo signorile, A/8, le ville, e A/9, i castelli e i palazzi di particolare pregio artistico o storico. È inoltre necessario che la casa non presenti le caratteristiche di lusso indicate dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072.

Come richiedere le nuove agevolazioni
Dal 3 agosto 2026 sono attive anche la modulistica e le procedure operative che permettono alle persone con disabilità e ai loro familiari di presentare domanda. La richiesta va indirizzata a una delle banche aderenti al Fondo, che valuta la sostenibilità del finanziamento e trasmette a Consap la richiesta di ammissione alla garanzia. I moduli aggiornati sono disponibili nella sezione dedicata al Fondo Prima Casa sul sito di Consap.


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