Pubblicato il: 16/01/2026
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Pubblicato il: 16/01/2026
Pubblicato il: 16/01/2026
D.Lgs. 102/2025 e legionella: la nuova gestione obbligatoria del rischio idrico nei condomini
Il d.lgs. 102/2025 sposta il fulcro della tutela della salute pubblica all'interno dei singoli edifici. L'obiettivo è garantire la qualità dell'acqua al rubinetto, eliminando i rischi biologici legati alla stagnazione o al degrado delle infrastrutture private. Il fulcro del provvedimento risiede nell'obbligo di monitoraggio della legionella pneumophila, un batterio che trova nelle reti idriche vecchie, nei serbatoi di accumulo e nelle temperature non controllate il terreno ideale per la sua proliferazione.
L'art. 4 e la classificazione degli impianti
Secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lett. e) e dall’Allegato I, Parte C del decreto, gli impianti idrici condominiali sono considerati strutture soggette a valutazione del rischio. Questo significa che ogni amministratore di condominio, in quanto rappresentante legale, diventa il garante finale della qualità dell’acqua distribuita dall’allaccio pubblico fino ai singoli rubinetti delle unità immobiliari.
Il monitoraggio, dunque, non costituisce più una mera facoltà legata al buonsenso nella gestione del condominio, ma un adempimento tecnico-legale che richiede:
Dal monitoraggio al piano di autocontrollo
L'esito delle analisi di laboratorio, che devono essere condotte da strutture certificate, confluisce nel piano di autocontrollo, che definisce i punti di campionamento strategici (solitamente i terminali più distanti dalla produzione di calore e i serbatoi) e le azioni correttive da intraprendere in caso di superamento dei limiti di legge. Tale documentazione deve essere conservata nel fascicolo tecnico dell'edificio ed essere disponibile per eventuali ispezioni delle autorità sanitarie.
Pubblicato il: 16/01/2026
Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città. Così esiste la LIS (Lingua dei segni italiana), l'ASL (America Sign language), il BSL (British Sign Language), la LSF (Langue des Signes Française). È stato fatto anche un tentativo di creare una lingua dei segni unica, così come avvenne con l'Esperanto, ma senza grande successo. Attualmente la lingua dei segni più utilizzata in ambiti internazionali è l'American Sign Language. Quando le persone non udenti perdono la vista (ad esempio nella Sindrome di Usher), la LIS si trasforma in Lingua Italiana dei Segni Tattile. La persona sordocieca ascolta toccando con le proprie mani le mani di chi "parla", percependo così il segno comunicato.
Il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) è avvenuto con l'approvazione dell'articolo 34-ter del decreto-legge 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 2021.
Adesso un ulteriore passo è stato compiuto: i commi 706-710 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2026 intervengono in materia di Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), relativi all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità. La norma si colloca nel solco della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con disabilità accertata ex art. 3 in tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché dei decreti legislativi n. 66 del 2017 e n. 96 del 2019, che hanno rafforzato il sistema dell’inclusione scolastica.
La disciplina è finalizzata a dare attuazione all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, inserendosi nel più ampio quadro normativo volto a garantire il principio di inclusione scolastica e l’uniforme esercizio del diritto all’istruzione sull’intero territorio nazionale.
Il LEP in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione è concepito per assicurare agli studenti con disabilità certificata in età evolutiva un supporto adeguato, continuativo e personalizzato, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione. In particolare, il livello essenziale delle prestazioni si articola nelle seguenti componenti fondamentali:
Il precitato comma 707, in particolare, valorizza espressamente il ruolo del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, figura prevista dalla normativa vigente ma caratterizzata, finora, da una definizione non uniforme a livello territoriale. In tale contesto assume rilievo la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), professionista che collabora alla progettazione del PEI, promuove l’autonomia personale dello studente e favorisce la comunicazione, la socializzazione e l’inclusione scolastica, operando in raccordo con docenti, famiglie e servizi territoriali.
L’ASACOM si distingue dall’insegnante di sostegno e dal personale ausiliario, svolgendo una funzione di mediazione educativa e relazionale essenziale per l’effettività del diritto allo studio.
Il successivo comma 708 prevede l’istituzione di un registro nazionale del fabbisogno relativo alle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e agli utenti assistiti, che dovrà essere pienamente alimentato entro il 31 dicembre 2027. Il registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è alimentato dai dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito tramite il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Un apposito decreto definirà i criteri tecnici, le modalità di accesso e le tipologie di dati necessari alla quantificazione del fabbisogno a livello territoriale.
Nelle more della piena operatività del registro nazionale, è prevista una disciplina transitoria per gli anni 2026 e 2027. In tale periodo viene individuato uno specifico obiettivo di servizio, finalizzato all’attivazione e al potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione nei territori caratterizzati da maggiori carenze.
Gli enti territoriali sono tenuti a garantire l’erogazione del servizio, qualora previsto dal PEI, assicurando una media annua non inferiore a 50 ore per studente certificato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Tale parametro ha natura orientativa e non costituisce un vincolo rigido di spesa, potendo essere adeguato in funzione delle risorse effettivamente disponibili e della platea dei beneficiari.
La copertura finanziaria è assicurata mediante:
Pubblicato il: 16/01/2026
Tuttavia, la portata di questi poteri non è priva di criticità, soprattutto per l’invasività delle operazioni, che potrebbero mettere il contribuente in una posizione di vulnerabilità psicologica, talvolta portandolo a commettere errori che potrebbero avere gravi conseguenze in sede processuale.
Gli accertamenti tributari rappresentano l'insieme delle attività volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Queste attività prevedono accessi, ispezioni e verifiche fiscali, strumenti fondamentali per prevenire, individuare e reprimere eventuali violazioni delle normative tributarie.
La Guardia di Finanza, in qualità di organo di polizia economico-finanziaria, svolge un ruolo cruciale in queste attività. Essa ha il compito di inibire le violazioni delle normative fiscali e tributarie, valutando la capacità contributiva del soggetto verificato e raccogliendo elementi per determinare le basi imponibili. Al termine delle operazioni di verifica, viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), documento che riassume le attività svolte, le eventuali violazioni riscontrate e le osservazioni del contribuente. Questo verbale costituisce la base per eventuali, successivi atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
I poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate sui cittadini trovano la loro base nell’articolo 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973, il testo di riferimento per le "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". La norma richiamata stabilisce che gli uffici del Fisco possono "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7". Il citato numero 7 del comma 1, riassumendo, conferisce il potere di richiedere "dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata" alle banche di riferimento dei contribuenti. In questo caso, comunque, al cittadino spetta "l’inversione della prova": sarà lui a dover dimostrare di aver agito nel rispetto delle regole e non il Fisco a dover dimostrare la sua colpevolezza.
Al riguardo, si ricorda che, già con sentenza del 6 febbraio 2025, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare dell'articolo 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. La disposizione prevede, in particolare, che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Il provvedimento della Corte Europea riguardava, in particolare, le modalità con cui, fino a oggi, sono stati condotti i controlli fiscali – da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza – nei locali delle imprese e negli studi professionali.
La Corte ha rilevato gravi carenze nel sistema normativo italiano, sottolineando l'assenza di sufficienti garanzie a tutela dei diritti delle persone sottoposte a ispezioni. Secondo i giudici di Strasburgo, la normativa vigente non prevede criteri chiari e controllabili che legittimino l'accesso dei verificatori fiscali nei luoghi di lavoro, lasciando spazio a potenziali abusi di potere.
In particolare, viene stigmatizzata la mancanza di un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, sull'operato degli ispettori, e la totale discrezionalità con cui possono essere disposti accessi e perquisizioni fiscali. La Corte ha ribadito che, anche nei confronti di soggetti considerati a rischio evasione, deve essere sempre garantito il diritto alla difesa e alla tutela della sfera privata.
Adesso la Corte europea dei diritti dell’uomo ritorna a censurare la legislazione italiana in materia di verifiche fiscali, rilevando una grave carenza di garanzie procedurali a tutela dei contribuenti. A sottolinearlo è il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, commentando una nuova pronuncia sfavorevole allo Stato italiano.
La sentenza riguarda i casi Ferrieri e Bonassina contro Italia (ricorsi n. 40607/19 e 34583/20) e mette in luce come l’autorità nazionale disponga di una discrezionalità di fatto illimitata nell’accesso e nell’esame dei dati bancari dei contribuenti. Secondo la Corte europea, tale potere si estende alle informazioni sui conti correnti, alla cronologia delle transazioni e ad altre operazioni finanziarie collegate, senza che vi siano criteri chiari o limiti sufficientemente definiti.
Attualmente, infatti, gli uffici fiscali possono richiedere a banche e intermediari finanziari dati, documenti e informazioni su qualsiasi rapporto o operazione riconducibile al contribuente — dai conti alle transazioni, dalle garanzie ai soggetti collegati — previa autorizzazione del Direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza. Una cornice normativa che, secondo la CEDU, incide in modo significativo sulla vita privata dei cittadini, tutelata dal precitato articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Sul piano delle garanzie, la Corte riconosce che l’assenza di un controllo giudiziario preventivo possa essere giustificata da esigenze di efficienza dell’azione amministrativa. Tuttavia, evidenzia come il sistema italiano non assicuri rimedi successivi realmente efficaci. La possibilità di contestare l’autorizzazione all’accesso ai dati bancari è, infatti, solo indiretta e differita, poiché può avvenire esclusivamente impugnando un eventuale avviso di accertamento. Una tutela che, nella pratica, risulta debole sotto più profili: è incerta, perché dipende dall’effettiva emissione dell’atto impositivo; è tardiva, poiché può intervenire a distanza di anni; ed è scarsamente incisiva, dal momento che la giurisprudenza nazionale tende a non annullare l’accertamento per vizi dell’autorizzazione, salva la prova di un concreto pregiudizio subito dal contribuente.
Quali le indicazioni che vengono prospettate nell’ottica di una riforma?
Alla luce del carattere sistemico della violazione riscontrata, la Corte europea ha indicato con chiarezza le riforme necessarie per evitare il ripetersi di simili violazioni in futuro. In particolare, l’Italia dovrebbe introdurre una griglia di criteri chiari e puntuali che giustifichino l’accesso ai dati bancari, prevedere l’obbligo di una motivazione adeguata e coerente con tali criteri e garantire un rimedio giurisdizionale effettivo e tempestivo.
Pubblicato il: 16/01/2026
Pubblicato il: 15/01/2026
La riforma, avviata in via sperimentale nell'anno scolastico 2023/2024 con il Decreto lavoro 2023 (d.l. 48/2023), è stata definitivamente inquadrata con il d.l. 90/2025, che ha reso strutturale l'estensione delle tutele, e soprattutto con il recente Decreto Sicurezza (d.l. 159/2025), che ha risolto definitivamente la questione degli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro per gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza.
Il chiarimento dell'Inail e il riesame delle pratiche respinte
Con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Inail ha recepito la norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge 19/2025, stabilendo che la copertura assicurativa per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) non si limita più al solo collegamento tra la scuola e l'azienda. La protezione, infatti, è totale e include anche il tragitto diretto tra l’abitazione dello studente e il luogo in cui si svolge l’attività lavorativa. A seguito del chiarimento, le sedi territoriali dell'Inail dovranno riesaminare d'ufficio tutte le richieste di copertura precedentemente scartate a partire dall'annualità 2023/2024, purché rientrino nel termine di prescrizione triennale.
Una tutela globale per il personale e gli studenti
Dall’anno scolastico e accademico 2025/2026, l'intero comparto dell'istruzione entra in un regime di protezione globale. Per i docenti, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo, l'assicurazione opera per qualsiasi evento lesivo occorso per finalità lavorative, senza più distinguere tra attività in aula e attività laboratoriali. La protezione segue il lavoratore in ogni iniziativa organizzata o autorizzata dall'istituto, sia essa interna o esterna, con l'unico limite del c.d. rischio elettivo, ovvero quelle condotte del tutto arbitrarie e prive di collegamento con il servizio che interrompono il rapporto assicurativo.
Anche per gli studenti, dal nido fino all'Università, ogni infortunio o malattia professionale riconducibile ai luoghi e alle attività autorizzate dall'istituto rientra nel perimetro della gestione per conto dello Stato.
Limiti indennitari e modelli di gestione del premio
Nonostante l'ampliamento delle garanzie, permane una distinzione tecnica fondamentale riguardo alle prestazioni erogate. L'Inail ha ribadito che agli studenti non spetta l'indennità per inabilità temporanea assoluta, una somma che per sua natura serve a sostituire lo stipendio che un lavoratore perde durante la convalescenza. Essendo la figura dello studente, salvo rari casi di studenti-lavoratori, priva di retribuzione, tale indennità non viene corrisposta.
Restano invece garantite, per l'intera durata della riabilitazione e anche oltre la guarigione clinica, tutte le prestazioni sanitarie necessarie al recupero della piena integrità psico-fisica.
Mentre per le scuole statali e la maggior parte del personale opera la gestione per conto dello Stato, alcune figure specifiche come i collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co) e gli allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) restano legati a un premio assicurativo ordinario. Per quanto riguarda invece le scuole paritarie e gli istituti privati di ogni ordine e grado, l'obbligo assicurativo viene assolto attraverso il versamento di un premio speciale unitario annuale, garantendo così una parità di tutele per tutti gli studenti italiani, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente formativo.
Pubblicato il: 15/01/2026
In particolare, la Corte ha stabilito che premiare la residenza prolungata, o la lunga attività lavorativa sul territorio, vìola il principio di uguaglianza. Infatti, tale meccanismo di attribuzione di un vantaggio, tra richiedenti una casa popolare, rischierebbe di far salire in graduatoria persone meno bisognose, soltanto perché più "radicate" in un territorio. Parallelamente, sarebbero penalizzati coloro che si trovano in condizioni di maggiore povertà, o emergenza abitativa.
Il messaggio è chiaro. Il diritto alla casa è definito dalla Consulta un diritto sociale fondamentale e trae fondamento nella Costituzione. Per questo, le risorse pubbliche devono andare prima a chi ne ha più bisogno effettivo, e non – per forza – a chi è residente da più mesi o anni.
Nel caso concreto, sotto la lente della Corte era finita una specifica disposizione – l'art. 10 che richiamava l'Allegato B, lettera c-1 – della legge della Regione Toscana n. 2 del 2019. Si prevedeva, in particolare, che – nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP – venissero attribuiti punteggi crescenti in base alla durata:
La questione di legittimità costituzionale è giunta presso la Consulta tramite il Tribunale ordinario di Firenze, in veste di giudice rimettente. L'occasione per l'esame della Corte è stata colta nell'ambito di una causa promossa da alcune associazioni di tutela dei diritti, in merito a un bando comunale applicativo della normativa regionale.
Nel dettaglio, il giudice fiorentino ha denunciato il possibile contrasto della normativa regionale con l'art. 3 Cost. e con il primo comma dell'art. 117 Cost.. Ebbene, la Corte ha ritenuto fondata la censura sull'art. 3, assorbendo le altre questioni. Ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lettera c-1.
Si badi bene, per la Consulta il problema non è la residenza in sé, ma il peso eccessivo attribuito a quella che il giudice costituzionale chiama "storicità di presenza". Quest'ultima, infatti, finisce per comprimere il fattore stato di bisogno, ossia la pietra angolare delle politiche abitative pubbliche. Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte sottolinea che l'edilizia residenziale pubblica è, anzitutto, uno strumento di tutela di un diritto sociale fondamentale e volto a garantire un'esistenza dignitosa ai soggetti economicamente più deboli.
Coerentemente con questo basilare principio, i criteri di assegnazione degli alloggi non possono che essere primariamente orientati alla scrupolosa valutazione del bisogno economico, sociale e abitativo del nucleo familiare. Parallelamente, la residenza prolungata – o la lunga permanenza lavorativa – non sono indicatori affidabili e oggettivi del bisogno abitativo.
Anzi, premiare o favorire – nei punteggi delle graduatorie per le case popolari – coloro che vivono da più tempo in un territorio non dice nulla sulla reale situazione di povertà. Al contempo, rischia di produrre discriminazioni indirette, soprattutto verso i nuovi residenti, i lavoratori stagionali o precari e le stesse persone costrette a spostarsi in nuovi luoghi, proprio a causa del disagio abitativo.
Più nel dettaglio, il criterio applicato nella legge regionale toscana è irragionevole, non proporzionato e doppiamente contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Da una parte, crea una disparità irragionevole tra soggetti ugualmente fragili e in condizioni di bisogno. Dall'altra, fa sì che persone in condizioni economiche simili (o addirittura più gravi) possono essere superate in graduatoria da soggetti meno bisognosi, ma residenti o comunque lavoratori "storici" nel territorio.
Non solo. Il principio di eguaglianza, spiega la Corte, viene tradito anche in senso sostanziale. Infatti, il criterio fissato dalla legge regionale toscana non contribuisce a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l'accesso alla casa. Ed è, invece, proprio ciò che è richiesto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Ecco perché la Corte tiene a sottolineare una sorta di paradosso, ossia la situazione in cui sono proprio le persone in maggiore difficoltà a essere più mobili sul territorio. Coloro che si trovano costretti a spostarsi per sfratti, precarietà abitativa o per trovare un'occupazione. Di per sé, ribadisce la Consulta, la residenza lunga non garantisce – e non può garantire – né maggiore bisogno, né futura stabilità.
Tuttavia, non sempre il radicamento in una località è illegittimo. Infatti, la sentenza 1/2026 della Corte non elimina del tutto ogni riferimento al territorio. La permanenza prolungata può essere considerata un criterio conforme alla Costituzione soltanto quando è – effettivamente – collegata o dipendente dallo stato di bisogno, e indice della sua persistenza.
Ricapitolando gli effetti della sentenza della Corte, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'Allegato B, lettera c-1) della legge regionale toscana è ora espunto dall'ordinamento. Di conseguenza, la Regione Toscana dovrà rivedere i criteri di formazione delle graduatorie ERP e i punteggi legati a residenza e attività lavorativa prolungata non potranno più essere utilizzati.
A ben vedere, però, l'impatto va ben oltre questo territorio. La pronuncia in oggetto diviene un parametro interpretativo nazionale per Regioni, Comuni ed enti gestori dell'edilizia pubblica. Tanto che tutti i regolamenti che favoriscono il fattore "storicità" rischiano ora ricorsi, annullamenti e censure di illegittimità.
In conclusione, il principio di fondo è che, nelle politiche abitative pubbliche, la povertà non si supera con l'anzianità. Ecco perché i criteri di graduatoria devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto allo scopo perseguito. Attribuire un peso eccessivo alla stabilità territoriale, quando questa non è direttamente collegata allo stato di bisogno, altera l'equilibrio del sistema e rischia di produrre discriminazioni indirette.
Pubblicato il: 15/01/2026
Pubblicato il: 15/01/2026
Validità dei bilanci e ripartizione delle spese
La decisione del Tribunale di Napoli si sofferma su tre elementi centrali del diritto condominiale:
Accesso alla documentazione
Uno dei motivi principali del ricorso riguardava l’asserita violazione del diritto di informazione. L'attrice, infatti, lamentava la mancata ricezione dei documenti giustificativi prima dello svolgimento delle assemblee. Il Tribunale, applicando l'art. 1130 bis del c.c., ha respinto la doglianza.
La norma non determina, in capo all'amministratore, un obbligo di consegnare o inviare preventivamente copia della documentazione al domicilio dei condomini, i quali hanno il diritto di prendere visione dei giustificativi e di richiederne copia a proprie spese, recandosi presso il luogo di custodia. Il vizio del procedimento assembleare non sussiste, quindi, se il condomino si limita a sollecitare l'invio telematico (tramite PEC) senza attivarsi concretamente per accedere ai documenti nel luogo e nei tempi stabiliti.
Il merito della gestione e i limiti del sindacato giudiziale
La sentenza affronta, poi, la questione della corretta attribuzione di alcune voci di spesa (manutenzione, giardino, guardiania, Bonus Facciate). Il Tribunale ha ribadito che il giudice non ha il potere di valutare l'opportunità o l'economicità delle decisioni assembleari.
Finché la delibera rispetta i criteri di legge e il regolamento, le scelte sul come spendere i fondi comuni appartengono alla discrezionalità dell'assemblea. Questioni come l'entità del premio assicurativo o la necessità di determinati servizi rientrano nel merito della gestione, che è precluso alla valutazione del giudice. Eventuali errori esecutivi dell'amministratore (come l'indicazione di un IBAN errato o solleciti di pagamento non conformi) riguardano la fase successiva alla delibera e non ne intaccano la validità originaria.
Ripartizione in assenza di tabelle
Un punto particolarmente rilevante della sentenza riguarda la ripartizione degli oneri in un condominio privo di tabelle millesimali definitive. Il Tribunale ha chiarito che l'assenza di tabelle non esonera i condomini dal pagamento, né invalida l'approvazione del bilancio.
In mancanza di criteri approvati all'unanimità, si applicano i criteri legali di ripartizione previsti dall'art. 1123 del c.c. (proporzionalità al valore della proprietà). La giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 9107/1992 e Cass. n. 1548/2016) conferma che, in sede di giudizio, il magistrato può determinare incidenter tantum (ovvero limitatamente a quel caso specifico) i valori millesimali necessari per verificare se la pretesa del condominio sia conforme alla legge.
Infine, viene distinta la validità del bilancio dalla funzione dello stato di riparto. Sebbene quest'ultimo sia necessario ai sensi dell'art. 63 delle disp. att. c.c. per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, la sua mancanza non travolge la delibera di approvazione dei conti, essendo comunque possibile agire per il recupero del credito condominiale secondo le procedure ordinarie.
Pubblicato il: 14/01/2026