Codice della Strada, rischi una multa fino a 173 euro e la rimozione forzata se parcheggi l’auto contromano: i dettagli

Pubblicato il: 16/01/2026

L'art. 157 del Codice della strada stabilisce con precisione che i veicoli devono essere lasciati il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, sempre in posizione parallela e rispettando il senso di marcia. Questa regola generale vale in tutte le situazioni in cui non esistano aree specificamente delimitate per il parcheggio, come gli stalli contrassegnati dalle strisce sul manto stradale. La norma prevede inoltre che, qualora non sia presente un marciapiede rialzato, debba rimanere uno spazio libero di almeno un metro per consentire il transito sicuro dei pedoni.
Molti automobilisti si concentrano unicamente sulla presenza di divieti espliciti o sulla necessità di non ostacolare il traffico, trascurando completamente l'obbligo di rispettare il corretto orientamento del veicolo. Questa distrazione può costare cara, considerando che la violazione comporta una sanzione amministrativa che oscilla tra 42 e 173 euro. Sebbene non siano previste decurtazioni di punti dalla patente per la semplice sosta irregolare, la situazione cambia drasticamente quando la manovra viene effettuata in modo pericoloso o causa intralcio significativo alla circolazione.
Dalla multa alla rimozione forzata
Oltre alla sanzione pecuniaria, esistono circostanze in cui il parcheggio contromano può generare conseguenze ben più gravose per il portafoglio dell'automobilista. L'art. 159 del Codice della strada autorizza gli agenti a disporre la rimozione forzata del veicolo quando la sosta irregolare avviene in zone caratterizzate da visibilità limitata oppure lungo tratti di strada considerati pericolosi. In questi casi specifici, ai costi della multa si aggiungono le spese per il carro attrezzi e il deposito del veicolo, che frequentemente superano l'importo della sanzione stessa.
Le motivazioni alla base di questa severità normativa non sono puramente burocratiche, ma rispondono a esigenze concrete di sicurezza stradale. Posizionare correttamente il veicolo nel senso di marcia consente, infatti, di rendere prevedibili le manovre successive, evitando che al momento della ripartenza il conducente debba attraversare corsie percorse da traffico in direzione opposta. Inoltre, il corretto orientamento garantisce una migliore visibilità reciproca tra automobilisti e pedoni, riducendo il rischio di incidenti.
Il legislatore ha comunque previsto una deroga a questa regola generale: nelle strade urbane a senso unico è consentito parcheggiare anche lungo il margine sinistro della carreggiata, a condizione che rimanga uno spazio sufficiente per il transito di almeno una fila di veicoli e, comunque, non inferiore ai tre metri di larghezza.
I rischi nascosti della sosta contromano
L'abitudine diffusa di fermare l'auto nel primo spazio libero disponibile, senza considerare il verso di marcia, nasconde insidie che vanno oltre il semplice rischio di incorrere in una sanzione. Nelle aree urbane, la frenesia di accaparrarsi un parcheggio spinge molti conducenti a compiere manovre anomale e potenzialmente pericolose per entrare o uscire dal posto auto. Chi parcheggia contromano si trova inevitabilmente costretto a tagliare la corsia opposta, sia in fase di ingresso che di uscita, aumentando considerevolmente la probabilità di collisioni frontali con altri veicoli sopraggiungenti. Al momento della ripartenza, il conducente deve necessariamente immettersi nel traffico procedendo inizialmente in contromano, con un margine di errore estremamente elevato e una ridotta capacità di valutare correttamente la distanza e la velocità dei veicoli che arrivano dalla direzione opposta.
Sulle strade in pendenza, il problema assume dimensioni ancora più critiche: oltre a ostacolare il deflusso naturale del traffico, il posizionamento scorretto può influire negativamente sulla stabilità del freno di stazionamento. Un ulteriore aspetto spesso sottovalutato riguarda la posizione della portiera del conducente, che nel caso di sosta contromano rimane esposta direttamente al flusso del traffico, rendendo le operazioni di salita e discesa dall'abitacolo significativamente più rischiose sia per chi guida che per eventuali passeggeri.
Fuori dai centri urbani le regole sono ancora più rigide
Le disposizioni del Codice della Strada si applicano con particolare rigore quando ci si allontana dai contesti cittadini. L'articolo 157 specifica che sulle strade extraurbane la sosta e la fermata devono avvenire, quando possibile, completamente fuori dalla carreggiata e, comunque, sempre sul lato destro rispetto al senso di marcia. Questa prescrizione vale indistintamente per le strade provinciali, statali e rurali, dove il margine destro rappresenta l'unico lato legittimo per la sosta, salvo diversa indicazione della segnaletica locale. In questi contesti, il parcheggio contromano assume caratteristiche di pericolosità ancora maggiori rispetto alle zone urbane, motivo per cui l'art. 158 del Codice della strada prevede espressamente la possibilità per l'autorità stradale di procedere con la rimozione forzata del veicolo.
Nonostante la chiarezza normativa, l'applicazione non sempre rigorosa delle sanzioni da parte delle forze dell'ordine ha generato in molti automobilisti la convinzione errata che il divieto di parcheggiare contromano costituisca una mera formalità trascurabile. Questa percezione distorta ignora completamente i rischi concreti associati a tale comportamento, che sono quelli di cui abbiamo parlato. La normativa italiana mantiene dunque un approccio severo e motivato da ragioni di sicurezza collettiva, rendendo il rispetto del corretto senso di marcia durante la sosta non un optional, ma un obbligo preciso che tutela tutti gli utenti della strada.


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Condominio, scattano nuovi controlli sull’acqua potabile e nuovi obblighi dell’amministratore: ecco il nuovo decreto

Pubblicato il: 16/01/2026

Per diversi anni, la responsabilità della qualità dell’acqua potabile in Italia è stata di competenza dell’ente gestore, tenuto a garantire la salubrità del flusso fino al contatore generale, mentre quanto accadeva nelle tubature interne costituiva una questione di libera gestione domestica. Questo assetto normativo è cambiato a causa dell’evoluzione della normativa europea e del recepimento della Direttiva UE 2020/2184, che hanno portato all’introduzione, in data 19 luglio 2025, del d.lgs. n. 102/2025, che ha integrato e inasprito le disposizioni del precedente d.lgs. 18/2023.

D.Lgs. 102/2025 e legionella: la nuova gestione obbligatoria del rischio idrico nei condomini
Il d.lgs. 102/2025 sposta il fulcro della tutela della salute pubblica all'interno dei singoli edifici. L'obiettivo è garantire la qualità dell'acqua al rubinetto, eliminando i rischi biologici legati alla stagnazione o al degrado delle infrastrutture private. Il fulcro del provvedimento risiede nell'obbligo di monitoraggio della legionella pneumophila, un batterio che trova nelle reti idriche vecchie, nei serbatoi di accumulo e nelle temperature non controllate il terreno ideale per la sua proliferazione.

L'art. 4 e la classificazione degli impianti
Secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lett. e) e dall’Allegato I, Parte C del decreto, gli impianti idrici condominiali sono considerati strutture soggette a valutazione del rischio. Questo significa che ogni amministratore di condominio, in quanto rappresentante legale, diventa il garante finale della qualità dell’acqua distribuita dall’allaccio pubblico fino ai singoli rubinetti delle unità immobiliari.
Il monitoraggio, dunque, non costituisce più una mera facoltà legata al buonsenso nella gestione del condominio, ma un adempimento tecnico-legale che richiede:

  1. individuazione delle vulnerabilità: analisi dello stato delle tubature per accertare l’eventuale presenza di biofilm e incrostazioni;
  2. verifica dei serbatoi: controllo delle autoclavi e dei sistemi di accumulo, spesso focolai di infezione se non manutenuti;
  3. gestione termica: monitoraggio costante delle temperature dell’acqua calda sanitaria, che devono rimanere fuori dal range di proliferazione batterica, comprendente la fascia critica tra i 20°c e i 50°c.

L’amministratore come responsabile della sicurezza idrica
La riforma modifica le competenze richieste all’amministratore, il quale è tenuto ad avvalersi di un tecnico abilitato per la redazione della valutazione del rischio. Questo documento deve essere personalizzato sulla base della tipologia di utenza presente nello stabile.
Il livello di rischio aumenta esponenzialmente se all'interno del condominio operano utenze sensibili come studi dentistici, centri estetici o ambulatori medici, dove il rischio di aerosolizzazione dell'acqua (il principale veicolo di trasmissione della legionella) è elevato. In questi casi, la frequenza dei campionamenti – per la quale il decreto rimanda alla relazione tecnica – deve avvenire annualmente per garantire l'esenzione da responsabilità civili e penali in caso di focolai.

Dal monitoraggio al piano di autocontrollo
L'esito delle analisi di laboratorio, che devono essere condotte da strutture certificate, confluisce nel piano di autocontrollo, che definisce i punti di campionamento strategici (solitamente i terminali più distanti dalla produzione di calore e i serbatoi) e le azioni correttive da intraprendere in caso di superamento dei limiti di legge. Tale documentazione deve essere conservata nel fascicolo tecnico dell'edificio ed essere disponibile per eventuali ispezioni delle autorità sanitarie.


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Legge 104, aumentano le ore di assistenza agli alunni con disabilità, arrivano i LEP: ecco cosa sono e tutte le novità

Pubblicato il: 16/01/2026

La lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, che si è evoluta naturalmente, seppure con una struttura molto diversa dalle lingue vocali. La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non manuali, quali l'espressione facciale e la postura; viaggiando sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione.

Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città. Così esiste la LIS (Lingua dei segni italiana), l'ASL (America Sign language), il BSL (British Sign Language), la LSF (Langue des Signes Française). È stato fatto anche un tentativo di creare una lingua dei segni unica, così come avvenne con l'Esperanto, ma senza grande successo. Attualmente la lingua dei segni più utilizzata in ambiti internazionali è l'American Sign Language. Quando le persone non udenti perdono la vista (ad esempio nella Sindrome di Usher), la LIS si trasforma in Lingua Italiana dei Segni Tattile. La persona sordocieca ascolta toccando con le proprie mani le mani di chi "parla", percependo così il segno comunicato.

Il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) è avvenuto con l'approvazione dell'articolo 34-ter del decreto-legge 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 2021.


Questo atto legislativo non solo riconosce e promuove la LIS e la LIST, ma ne stabilisce anche la tutela, segnando un momento storico per l'inclusione e la valorizzazione della comunità sorda in Italia. L'Italia era, infatti, l'ultimo Paese dell'Unione Europea a non aver ancora riconosciuto ufficialmente la propria lingua dei segni a livello statale: un passo sollecitato da tempo, anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Adesso un ulteriore passo è stato compiuto: i commi 706-710 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2026 intervengono in materia di Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), relativi all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità. La norma si colloca nel solco della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con disabilità accertata ex art. 3 in tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché dei decreti legislativi n. 66 del 2017 e n. 96 del 2019, che hanno rafforzato il sistema dell’inclusione scolastica.

La disciplina è finalizzata a dare attuazione all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, inserendosi nel più ampio quadro normativo volto a garantire il principio di inclusione scolastica e l’uniforme esercizio del diritto all’istruzione sull’intero territorio nazionale.

Il LEP in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione è concepito per assicurare agli studenti con disabilità certificata in età evolutiva un supporto adeguato, continuativo e personalizzato, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione. In particolare, il livello essenziale delle prestazioni si articola nelle seguenti componenti fondamentali:

  • la determinazione del numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, da garantire progressivamente in coerenza con quanto previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI);
  • l’impiego di personale in possesso di uno specifico profilo professionale, dedicato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione;
  • il rispetto di standard qualitativi definiti a livello nazionale.
Il PEI rimane il riferimento centrale dell’intervento, in quanto strumento essenziale del percorso di inclusione scolastica, volto a individuare modalità di sostegno, risorse professionali e interventi educativi e assistenziali necessari a garantire la piena partecipazione dello studente alla vita scolastica.

Il precitato comma 707, in particolare, valorizza espressamente il ruolo del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, figura prevista dalla normativa vigente ma caratterizzata, finora, da una definizione non uniforme a livello territoriale. In tale contesto assume rilievo la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), professionista che collabora alla progettazione del PEI, promuove l’autonomia personale dello studente e favorisce la comunicazione, la socializzazione e l’inclusione scolastica, operando in raccordo con docenti, famiglie e servizi territoriali.

L’ASACOM si distingue dall’insegnante di sostegno e dal personale ausiliario, svolgendo una funzione di mediazione educativa e relazionale essenziale per l’effettività del diritto allo studio.

Il successivo comma 708 prevede l’istituzione di un registro nazionale del fabbisogno relativo alle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e agli utenti assistiti, che dovrà essere pienamente alimentato entro il 31 dicembre 2027. Il registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è alimentato dai dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito tramite il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Un apposito decreto definirà i criteri tecnici, le modalità di accesso e le tipologie di dati necessari alla quantificazione del fabbisogno a livello territoriale.
Nelle more della piena operatività del registro nazionale, è prevista una disciplina transitoria per gli anni 2026 e 2027. In tale periodo viene individuato uno specifico obiettivo di servizio, finalizzato all’attivazione e al potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione nei territori caratterizzati da maggiori carenze.

Gli enti territoriali sono tenuti a garantire l’erogazione del servizio, qualora previsto dal PEI, assicurando una media annua non inferiore a 50 ore per studente certificato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Tale parametro ha natura orientativa e non costituisce un vincolo rigido di spesa, potendo essere adeguato in funzione delle risorse effettivamente disponibili e della platea dei beneficiari.

La copertura finanziaria è assicurata mediante:

  • le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità;
  • le risorse del Fondo equità e livello dei servizi (FELS);
  • i contributi delle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci.

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Agenzia delle Entrate, stop ai controlli dei conti correnti senza criteri e motivazioni valide: nuova sentenza CEDU

Pubblicato il: 16/01/2026

È noto che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nell’ambito delle operazioni di controllo fiscale, sono dotate di un ampio spettro di poteri istruttori e di accertamento, previsti dalla legge al fine di raccogliere prove riguardanti possibili evasioni fiscali. Tali attività, note come controlli sostanziali, vanno oltre le normali verifiche documentali e rappresentano un vero e proprio potere d’indagine, che consente alle autorità fiscali di accedere a determinati luoghi, ispezionare documenti e compiere verifiche approfondite.

Tuttavia, la portata di questi poteri non è priva di criticità, soprattutto per l’invasività delle operazioni, che potrebbero mettere il contribuente in una posizione di vulnerabilità psicologica, talvolta portandolo a commettere errori che potrebbero avere gravi conseguenze in sede processuale.

Gli accertamenti tributari rappresentano l'insieme delle attività volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Queste attività prevedono accessi, ispezioni e verifiche fiscali, strumenti fondamentali per prevenire, individuare e reprimere eventuali violazioni delle normative tributarie.

La Guardia di Finanza, in qualità di organo di polizia economico-finanziaria, svolge un ruolo cruciale in queste attività. Essa ha il compito di inibire le violazioni delle normative fiscali e tributarie, valutando la capacità contributiva del soggetto verificato e raccogliendo elementi per determinare le basi imponibili. Al termine delle operazioni di verifica, viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), documento che riassume le attività svolte, le eventuali violazioni riscontrate e le osservazioni del contribuente. Questo verbale costituisce la base per eventuali, successivi atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

I poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate sui cittadini trovano la loro base nell’articolo 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973, il testo di riferimento per le "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". La norma richiamata stabilisce che gli uffici del Fisco possono "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7". Il citato numero 7 del comma 1, riassumendo, conferisce il potere di richiedere "dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata" alle banche di riferimento dei contribuenti. In questo caso, comunque, al cittadino spetta "l’inversione della prova": sarà lui a dover dimostrare di aver agito nel rispetto delle regole e non il Fisco a dover dimostrare la sua colpevolezza.


È importante sottolineare che tali attività devono essere condotte nel rispetto dei diritti del contribuente e del principio di trasparenza, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente. In materia si richiama il novellato art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Al riguardo, si ricorda che, già con sentenza del 6 febbraio 2025, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare dell'articolo 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. La disposizione prevede, in particolare, che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Il provvedimento della Corte Europea riguardava, in particolare, le modalità con cui, fino a oggi, sono stati condotti i controlli fiscali – da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza – nei locali delle imprese e negli studi professionali.

La Corte ha rilevato gravi carenze nel sistema normativo italiano, sottolineando l'assenza di sufficienti garanzie a tutela dei diritti delle persone sottoposte a ispezioni. Secondo i giudici di Strasburgo, la normativa vigente non prevede criteri chiari e controllabili che legittimino l'accesso dei verificatori fiscali nei luoghi di lavoro, lasciando spazio a potenziali abusi di potere.
In particolare, viene stigmatizzata la mancanza di un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, sull'operato degli ispettori, e la totale discrezionalità con cui possono essere disposti accessi e perquisizioni fiscali. La Corte ha ribadito che, anche nei confronti di soggetti considerati a rischio evasione, deve essere sempre garantito il diritto alla difesa e alla tutela della sfera privata.

Adesso la Corte europea dei diritti dell’uomo ritorna a censurare la legislazione italiana in materia di verifiche fiscali, rilevando una grave carenza di garanzie procedurali a tutela dei contribuenti. A sottolinearlo è il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, commentando una nuova pronuncia sfavorevole allo Stato italiano.

La sentenza riguarda i casi Ferrieri e Bonassina contro Italia (ricorsi n. 40607/19 e 34583/20) e mette in luce come l’autorità nazionale disponga di una discrezionalità di fatto illimitata nell’accesso e nell’esame dei dati bancari dei contribuenti. Secondo la Corte europea, tale potere si estende alle informazioni sui conti correnti, alla cronologia delle transazioni e ad altre operazioni finanziarie collegate, senza che vi siano criteri chiari o limiti sufficientemente definiti.

Attualmente, infatti, gli uffici fiscali possono richiedere a banche e intermediari finanziari dati, documenti e informazioni su qualsiasi rapporto o operazione riconducibile al contribuente — dai conti alle transazioni, dalle garanzie ai soggetti collegati — previa autorizzazione del Direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza. Una cornice normativa che, secondo la CEDU, incide in modo significativo sulla vita privata dei cittadini, tutelata dal precitato articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Sul piano delle garanzie, la Corte riconosce che l’assenza di un controllo giudiziario preventivo possa essere giustificata da esigenze di efficienza dell’azione amministrativa. Tuttavia, evidenzia come il sistema italiano non assicuri rimedi successivi realmente efficaci. La possibilità di contestare l’autorizzazione all’accesso ai dati bancari è, infatti, solo indiretta e differita, poiché può avvenire esclusivamente impugnando un eventuale avviso di accertamento. Una tutela che, nella pratica, risulta debole sotto più profili: è incerta, perché dipende dall’effettiva emissione dell’atto impositivo; è tardiva, poiché può intervenire a distanza di anni; ed è scarsamente incisiva, dal momento che la giurisprudenza nazionale tende a non annullare l’accertamento per vizi dell’autorizzazione, salva la prova di un concreto pregiudizio subito dal contribuente.

Quali le indicazioni che vengono prospettate nell’ottica di una riforma?
Alla luce del carattere sistemico della violazione riscontrata, la Corte europea ha indicato con chiarezza le riforme necessarie per evitare il ripetersi di simili violazioni in futuro. In particolare, l’Italia dovrebbe introdurre una griglia di criteri chiari e puntuali che giustifichino l’accesso ai dati bancari, prevedere l’obbligo di una motivazione adeguata e coerente con tali criteri e garantire un rimedio giurisdizionale effettivo e tempestivo.


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Bonus trasporti 2026, ecco come viaggiare gratis o a prezzo scontato sui mezzi pubblici: requisiti e come fare domanda

Pubblicato il: 16/01/2026

Quest'anno il panorama delle agevolazioni per i trasporti pubblici si presenta profondamente diverso rispetto al passato. Il bonus trasporti 2026 non è più strutturato come un incentivo universale accessibile a tutti i cittadini, ma si divide in due macro-categorie ben distinte che richiedono approcci differenti. La prima categoria comprende i bonus regionali e comunali, che vengono gestiti autonomamente dai singoli enti territoriali con criteri, importi e scadenze specifiche per ciascuna area geografica. Questi fondi sono spesso destinati a fasce di popolazione con determinate caratteristiche economiche, certificate attraverso l'ISEE, oppure a categorie prioritarie come studenti under 19, pendolari che utilizzano l'alta velocità o famiglie numerose che si spostano insieme sui mezzi pubblici.
La seconda categoria riguarda invece le detrazioni fiscali statali, che permettono a chiunque acquisti un abbonamento ai trasporti pubblici di recuperare il 19% della spesa sostenuta direttamente nella dichiarazione dei redditi annuale. Questa forma di agevolazione non richiede bandi specifici o procedure complesse, ma semplicemente la conservazione dei documenti di spesa e l'inserimento corretto nella propria dichiarazione fiscale.
Molte Regioni italiane hanno confermato stanziamenti importanti per il 2026, dimostrando una continuità nell'impegno verso la mobilità sostenibile e l'accessibilità dei servizi di trasporto. La differenza sostanziale rispetto agli anni precedenti sta proprio nella frammentazione territoriale degli interventi: ogni Regione decide autonomamente come allocare le risorse, quali categorie privilegiare e quali modalità di accesso prevedere.
Come presentare domanda e non perdere le opportunità disponibili
Per accedere ai bonus regionali è importante conoscere le procedure operative, che nella maggior parte dei casi seguono un iter digitalizzato e standardizzato. Il primo passo consiste nell'accedere al portale telematico della propria Regione utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CIE (Carta d'Identità Elettronica), strumenti ormai indispensabili per qualsiasi pratica con la pubblica amministrazione. Una volta effettuato l'accesso, sarà necessario caricare sulla piattaforma l'ISEE 2026 aggiornato, documento che certifica la situazione economica del nucleo familiare e che costituisce il parametro principale per determinare l'ammissibilità alle agevolazioni. Solo dopo aver completato questa fase si potrà procedere con la compilazione della domanda vera e propria, che può riguardare l'ottenimento di un voucher da spendere per l'acquisto dell'abbonamento oppure la richiesta di rimborso per un abbonamento già sottoscritto.
Un elemento da tenere ben presente riguarda la tempistica delle domande. La stragrande maggioranza dei bandi regionali funziona secondo il principio dell'esaurimento fondi, il che significa che le risorse disponibili vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a completo utilizzo dello stanziamento previsto. Questo meccanismo premia chi si muove rapidamente e monitora con attenzione l'apertura delle finestre temporali, che generalmente si concentrano nei mesi di gennaio e febbraio. Chi arriva in ritardo, anche se in possesso di tutti i requisiti formali richiesti, rischia concretamente di trovarsi escluso dai contributi, semplicemente perché le risorse sono già state interamente distribuite ai richiedenti precedenti. Per questo motivo è consigliabile iscriversi alle newsletter regionali sui trasporti, attivare notifiche sui siti istituzionali o controllare periodicamente le pagine dedicate alla mobilità sostenibile.
Le principali iniziative regionali attive per il 2026
Il panorama nazionale delle agevolazioni presenta differenze significative da territorio a territorio, riflettendo le diverse priorità e disponibilità economiche delle singole Regioni. Nel Lazio si conferma una forte attenzione verso le fasce più giovani della popolazione, con la proroga dell'agevolazione particolarmente vantaggiosa riservata agli under 19 residenti nell'area metropolitana di Roma. Questa misura consente di acquistare l'abbonamento Metrebus annuale a soli 50 euro, senza alcun limite di reddito ISEE, rendendo praticamente simbolico il costo dei trasporti pubblici per tutti i ragazzi fino ai diciannove anni. L'iniziativa – introdotta per la prima volta nel 2023 – ha registrato un'adesione massiccia e viene considerata una delle politiche più efficaci per incentivare l'uso del trasporto pubblico tra i giovani.
La Lombardia ha scelto invece un approccio più articolato, puntando su un sistema integrato di mobilità che non si limita a un singolo voucher universale, ma prevede diverse linee di intervento coordinate. La cosiddetta Dote Trasporti lombarda raggruppa vari incentivi, specificamente calibrati sulle esigenze di studenti e pendolari che affrontano spostamenti complessi. Il contributo è destinato ai residenti lombardi che acquistano abbonamenti per treni Alta Velocità abbinati ai servizi Regionali e Suburbani, con la possibilità di integrare anche altri mezzi di trasporto pubblico locale. Le domande possono essere presentate in due finestre temporali precise: dal 1° al 20 aprile 2026 e dal 1° al 20 ottobre 2026. Particolarmente interessante è il programma Io Viaggio in Famiglia, che consente ai bambini fino ai 14 anni non compiuti di viaggiare completamente gratis su tutti i mezzi pubblici lombardi quando sono accompagnati da un familiare munito di abbonamento o biglietto valido.
Il Piemonte ha collegato le proprie agevolazioni ai trasporti con obiettivi ambientali più ampi, introducendo a inizio agosto il Bonus TPL nell'ambito del Piano regionale per la qualità dell'aria. L'iniziativa mira esplicitamente a ridurre le emissioni inquinanti più pericolose, come polveri sottili e ossidi di azoto, incentivando il passaggio dalla mobilità privata a quella collettiva. Il contributo – fino a 150 euro – può essere utilizzato sia per l'acquisto che per il rimborso di abbonamenti annuali o plurimensili studenti validi su tutti i mezzi pubblici, sia su gomma che su ferro, includendo quindi autobus, tram, metropolitane e treni regionali. Purtroppo, al momento attuale, le risorse stanziate per questa misura risultano completamente esaurite, mentre i rimborsi già approvati verranno erogati entro fine maggio 2026.
L'Umbria ha deciso di concentrare il proprio intervento sul trasporto ferroviario, dando il via al programma Bonus Abbonati Umbria 2026 che prevede uno sconto immediato del 20%, applicato direttamente al momento dell'acquisto degli abbonamenti ferroviari integrati. L'agevolazione è applicabile alle formule mensili, annuali e annuali scolastici collegati alla tariffa 40/19 Umbria e risulta riservata esclusivamente ai residenti nella regione.
Il Veneto ha strutturato un bando particolare, rivolto specificamente alle persone maggiorenni residenti che possiedono un'automobile o una motocicletta, con l'intento dichiarato di incentivare la transizione dalla mobilità privata individuale al trasporto pubblico collettivo. Il contributo copre l'acquisto di abbonamenti annuali per autobus e tram nei Comuni capoluogo, sia sulle linee urbane che extraurbane, e può essere utilizzato anche per il trasporto ferroviario regionale e locale. L'agevolazione viene erogata sotto forma di voucher da 200 euro, che si riduce a 160 euro per chi aveva già beneficiato dello sconto nell'edizione precedente. La presentazione delle domande avviene esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale, a partire dalle ore 10:00 del 12 gennaio 2026 fino alle ore 12:00 del 31 agosto 2026.


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Scuola, arriva la copertura assicurativa INAIL per infortuni a studenti e personale scolastico nel tragitto casa-scuola

Pubblicato il: 15/01/2026

La sicurezza all'interno delle mura scolastiche e nei percorsi di formazione scuola-lavoro per anni è stata contrassegnata da una situazione di incertezza interpretativa, dove la protezione dell'Inail scattava solo in presenza di rischi specifici, come l'uso di macchinari o l'accesso ai laboratori. Tale impianto normativo rendeva complessa la tutela di docenti e studenti, spesso privi di garanzie durante le attività didattiche ordinarie o negli spostamenti quotidiani.

La riforma, avviata in via sperimentale nell'anno scolastico 2023/2024 con il Decreto lavoro 2023 (d.l. 48/2023), è stata definitivamente inquadrata con il d.l. 90/2025, che ha reso strutturale l'estensione delle tutele, e soprattutto con il recente Decreto Sicurezza (d.l. 159/2025), che ha risolto definitivamente la questione degli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro per gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza.

Il chiarimento dell'Inail e il riesame delle pratiche respinte
Con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Inail ha recepito la norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge 19/2025, stabilendo che la copertura assicurativa per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) non si limita più al solo collegamento tra la scuola e l'azienda. La protezione, infatti, è totale e include anche il tragitto diretto tra l’abitazione dello studente e il luogo in cui si svolge l’attività lavorativa. A seguito del chiarimento, le sedi territoriali dell'Inail dovranno riesaminare d'ufficio tutte le richieste di copertura precedentemente scartate a partire dall'annualità 2023/2024, purché rientrino nel termine di prescrizione triennale.

Una tutela globale per il personale e gli studenti
Dall’anno scolastico e accademico 2025/2026, l'intero comparto dell'istruzione entra in un regime di protezione globale. Per i docenti, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo, l'assicurazione opera per qualsiasi evento lesivo occorso per finalità lavorative, senza più distinguere tra attività in aula e attività laboratoriali. La protezione segue il lavoratore in ogni iniziativa organizzata o autorizzata dall'istituto, sia essa interna o esterna, con l'unico limite del c.d. rischio elettivo, ovvero quelle condotte del tutto arbitrarie e prive di collegamento con il servizio che interrompono il rapporto assicurativo.

Anche per gli studenti, dal nido fino all'Università, ogni infortunio o malattia professionale riconducibile ai luoghi e alle attività autorizzate dall'istituto rientra nel perimetro della gestione per conto dello Stato.

Limiti indennitari e modelli di gestione del premio
Nonostante l'ampliamento delle garanzie, permane una distinzione tecnica fondamentale riguardo alle prestazioni erogate. L'Inail ha ribadito che agli studenti non spetta l'indennità per inabilità temporanea assoluta, una somma che per sua natura serve a sostituire lo stipendio che un lavoratore perde durante la convalescenza. Essendo la figura dello studente, salvo rari casi di studenti-lavoratori, priva di retribuzione, tale indennità non viene corrisposta.
Restano invece garantite, per l'intera durata della riabilitazione e anche oltre la guarigione clinica, tutte le prestazioni sanitarie necessarie al recupero della piena integrità psico-fisica.

Mentre per le scuole statali e la maggior parte del personale opera la gestione per conto dello Stato, alcune figure specifiche come i collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co) e gli allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) restano legati a un premio assicurativo ordinario. Per quanto riguarda invece le scuole paritarie e gli istituti privati di ogni ordine e grado, l'obbligo assicurativo viene assolto attraverso il versamento di un premio speciale unitario annuale, garantendo così una parità di tutele per tutti gli studenti italiani, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente formativo.


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Case popolari, stop al criterio della residenza, da oggi verrà premiato chi ne ha più bisogno: nuova sentenza

Pubblicato il: 15/01/2026

Per l'assegnazione delle case popolari non può contare più il "da quanto tempo vivi qui", ma quanto sei realmente in difficoltà. Lo ha spiegato la Corte Costituzionale, enucleando un principio cardine nella sentenza n. 1 dell'8 gennaio scorso. Si tratta di una decisione destinata ad avere indubbi effetti pratici sulle graduatorie ERP (edilizia residenziale pubblica) in tutto il Paese.

In particolare, la Corte ha stabilito che premiare la residenza prolungata, o la lunga attività lavorativa sul territorio, vìola il principio di uguaglianza. Infatti, tale meccanismo di attribuzione di un vantaggio, tra richiedenti una casa popolare, rischierebbe di far salire in graduatoria persone meno bisognose, soltanto perché più "radicate" in un territorio. Parallelamente, sarebbero penalizzati coloro che si trovano in condizioni di maggiore povertà, o emergenza abitativa.

Il messaggio è chiaro. Il diritto alla casa è definito dalla Consulta un diritto sociale fondamentale e trae fondamento nella Costituzione. Per questo, le risorse pubbliche devono andare prima a chi ne ha più bisogno effettivo, e non – per forza – a chi è residente da più mesi o anni.

Nel caso concreto, sotto la lente della Corte era finita una specifica disposizione – l'art. 10 che richiamava l'Allegato B, lettera c-1 – della legge della Regione Toscana n. 2 del 2019. Si prevedeva, in particolare, che – nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP – venissero attribuiti punteggi crescenti in base alla durata:

  • della residenza anagrafica nel territorio interessato dal bando;
  • dell'attività lavorativa continuativa svolta nello stesso territorio.
Pur non essendo un requisito di accesso (che, cioè, non impediva materialmente l'iscrizione in graduatoria), il sistema consentiva di accumulare fino a quattro punti, un peso tale da superare punteggi legati a condizioni di grave disagio economico e sociale delle famiglie richiedenti.

La questione di legittimità costituzionale è giunta presso la Consulta tramite il Tribunale ordinario di Firenze, in veste di giudice rimettente. L'occasione per l'esame della Corte è stata colta nell'ambito di una causa promossa da alcune associazioni di tutela dei diritti, in merito a un bando comunale applicativo della normativa regionale.

Nel dettaglio, il giudice fiorentino ha denunciato il possibile contrasto della normativa regionale con l'art. 3 Cost. e con il primo comma dell'art. 117 Cost.. Ebbene, la Corte ha ritenuto fondata la censura sull'art. 3, assorbendo le altre questioni. Ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lettera c-1.

Si badi bene, per la Consulta il problema non è la residenza in sé, ma il peso eccessivo attribuito a quella che il giudice costituzionale chiama "storicità di presenza". Quest'ultima, infatti, finisce per comprimere il fattore stato di bisogno, ossia la pietra angolare delle politiche abitative pubbliche. Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte sottolinea che l'edilizia residenziale pubblica è, anzitutto, uno strumento di tutela di un diritto sociale fondamentale e volto a garantire un'esistenza dignitosa ai soggetti economicamente più deboli.

Coerentemente con questo basilare principio, i criteri di assegnazione degli alloggi non possono che essere primariamente orientati alla scrupolosa valutazione del bisogno economico, sociale e abitativo del nucleo familiare. Parallelamente, la residenza prolungata – o la lunga permanenza lavorativa – non sono indicatori affidabili e oggettivi del bisogno abitativo.

Anzi, premiare o favorire – nei punteggi delle graduatorie per le case popolari – coloro che vivono da più tempo in un territorio non dice nulla sulla reale situazione di povertà. Al contempo, rischia di produrre discriminazioni indirette, soprattutto verso i nuovi residenti, i lavoratori stagionali o precari e le stesse persone costrette a spostarsi in nuovi luoghi, proprio a causa del disagio abitativo.

Più nel dettaglio, il criterio applicato nella legge regionale toscana è irragionevole, non proporzionato e doppiamente contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Da una parte, crea una disparità irragionevole tra soggetti ugualmente fragili e in condizioni di bisogno. Dall'altra, fa sì che persone in condizioni economiche simili (o addirittura più gravi) possono essere superate in graduatoria da soggetti meno bisognosi, ma residenti o comunque lavoratori "storici" nel territorio.

Non solo. Il principio di eguaglianza, spiega la Corte, viene tradito anche in senso sostanziale. Infatti, il criterio fissato dalla legge regionale toscana non contribuisce a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l'accesso alla casa. Ed è, invece, proprio ciò che è richiesto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Ecco perché la Corte tiene a sottolineare una sorta di paradosso, ossia la situazione in cui sono proprio le persone in maggiore difficoltà a essere più mobili sul territorio. Coloro che si trovano costretti a spostarsi per sfratti, precarietà abitativa o per trovare un'occupazione. Di per sé, ribadisce la Consulta, la residenza lunga non garantisce – e non può garantire – né maggiore bisogno, né futura stabilità.

Tuttavia, non sempre il radicamento in una località è illegittimo. Infatti, la sentenza 1/2026 della Corte non elimina del tutto ogni riferimento al territorio. La permanenza prolungata può essere considerata un criterio conforme alla Costituzione soltanto quando è – effettivamente – collegata o dipendente dallo stato di bisogno, e indice della sua persistenza.

Ricapitolando gli effetti della sentenza della Corte, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'Allegato B, lettera c-1) della legge regionale toscana è ora espunto dall'ordinamento. Di conseguenza, la Regione Toscana dovrà rivedere i criteri di formazione delle graduatorie ERP e i punteggi legati a residenza e attività lavorativa prolungata non potranno più essere utilizzati.

A ben vedere, però, l'impatto va ben oltre questo territorio. La pronuncia in oggetto diviene un parametro interpretativo nazionale per Regioni, Comuni ed enti gestori dell'edilizia pubblica. Tanto che tutti i regolamenti che favoriscono il fattore "storicità" rischiano ora ricorsi, annullamenti e censure di illegittimità.

In conclusione, il principio di fondo è che, nelle politiche abitative pubbliche, la povertà non si supera con l'anzianità. Ecco perché i criteri di graduatoria devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto allo scopo perseguito. Attribuire un peso eccessivo alla stabilità territoriale, quando questa non è direttamente collegata allo stato di bisogno, altera l'equilibrio del sistema e rischia di produrre discriminazioni indirette.


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Bonus disoccupati 2026, ecco tutti i sussidi disponibili, le nuove agevolazioni, i requisiti e come fare domanda

Pubblicato il: 15/01/2026

Quando si parla di sostegno ai disoccupati, le indennità contributive rappresentano il primo fondamentale pilastro su cui poter contare. Queste misure sono destinate a chi ha alle spalle una storia lavorativa documentata e offrono un aiuto economico temporaneo, che permette di affrontare con maggiore serenità il periodo di ricerca di una nuova occupazione.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) si conferma come lo strumento più importante per i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il proprio impiego. Per accedere alla NASpI nel 2026 occorre aver lavorato almeno tredici settimane negli ultimi quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. L'importo viene calcolato sulla base della retribuzione media percepita e la durata dell'erogazione può estendersi fino a ventiquattro mesi, variando in funzione della storia contributiva individuale.
Una novità significativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda l'anticipazione NASpI per chi intende avviare un'attività: il pagamento non avviene più in un'unica soluzione ma viene suddiviso in due rate, con il settanta per cento corrisposto immediatamente e il restante trenta per cento erogato dopo opportune verifiche. Il massimale mensile viene aggiornato annualmente dall'INPS attraverso la rivalutazione ISTAT, garantendo un sostegno che si adegua al costo della vita. Un aspetto da non trascurare è l'obbligo di accedere alla piattaforma SIISL entro quindici giorni dall'inizio della fruizione per compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale, integrando tutti i dati necessari per il Patto di servizio.
Per i collaboratori coordinati e continuativi esiste la Dis-Coll, misura equivalente alla NASpI ma studiata specificamente per le forme contrattuali atipiche, sempre più diffuse nel mercato del lavoro contemporaneo. L'importo varia in base ai redditi precedenti e la durata è generalmente limitata a dodici mesi. Per accedere a questa indennità è necessario aver versato contributi alla Gestione Separata INPS, offrendo così protezione a professionisti e lavoratori autonomi che si trovano temporaneamente senza incarichi.
L'ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) rappresenta una conquista importante per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Questa misura strutturale si rivolge a chi subisce un calo significativo del reddito, intendendo per tale un reddito dell'anno precedente inferiore al settanta per cento della media dei due anni precedenti. L'indennità viene corrisposta mensilmente per sei mesi consecutivi e l'importo oscilla indicativamente tra 250 e 800 euro al mese, con cifre rivalutate annualmente. Per presentare domanda è necessario che il reddito dell'anno precedente non superi i 12mila euro, soglia anch'essa soggetta a rivalutazione annuale. Una volta fruita, l'ISCRO non può essere richiesta nuovamente nel biennio successivo all'anno di godimento, rappresentando comunque un riconoscimento fondamentale delle difficoltà che possono incontrare professionisti e piccole partite IVA, spesso esclusi dalle forme di tutela tradizionali.
Aiuti per categorie specifiche e situazioni particolari
Oltre alle misure di carattere generale, il sistema di welfare italiano prevede una serie di sostegni mirati che tengono conto delle peculiarità di determinati settori lavorativi e di situazioni di particolare vulnerabilità. Questi aiuti garantiscono una rete di protezione più capillare e attenta alle diverse realtà professionali e sociali.
Il settore agricolo – caratterizzato da lavoro stagionale e discontinuo – beneficia di un'indennità di disoccupazione specifica che tiene conto delle giornate lavorate nell'anno precedente. Questa misura è accessibile anche per lavoratori a tempo determinato o stagionali e può essere integrata con altri redditi derivanti da lavoro agricolo autonomo, rappresentando un ammortizzatore sociale fondamentale per un comparto soggetto a fluttuazioni stagionali e climatiche.
Analogamente, il mondo dello spettacolo dispone di un'indennità su misura che riconosce la natura discontinua e precaria del lavoro artistico, con requisiti contributivi specifici adattati alle peculiarità del settore e la possibilità di cumulare l'indennità con redditi da attività autonoma.
Il Bonus SAR (Sostegno al Reddito) è una misura meno conosciuta ma estremamente utile per chi ha lavorato con contratti di somministrazione. Erogato da FormaTemp, prevede un importo compreso tra 750 e 1000 euro ed è cumulabile con altre forme di sostegno come la NASpI. Per accedervi è necessario trovarsi in stato di disoccupazione da almeno quarantacinque giorni e aver lavorato almeno centodieci giorni negli ultimi dodici mesi, costituendo un'importante integrazione al reddito per una categoria di lavoratori spesso soggetta a discontinuità occupazionale.
Particolarmente rilevante dal punto di vista sociale è il Reddito di Libertà, misura confermata e rifinanziata destinata alle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità economica. Questo sussidio prevede un contributo mensile fino a 530 euro per un massimo di dodici mesi ed è finalizzato a sostenere l'autonomia e l'indipendenza delle beneficiarie, rappresentando un supporto concreto per chi affronta non solo difficoltà economiche, ma anche situazioni di grave disagio personale e familiare.
L'Assegno Unico Universale si conferma inoltre come misura fondamentale per le famiglie con figli a carico fino ai ventun anni, erogata indipendentemente dalla situazione lavorativa dei genitori e con importo variabile in base all'ISEE familiare e al numero di figli.
Anche il Fondo Casalinghe INPS merita attenzione, offrendo una forma di tutela previdenziale a chi si dedica al lavoro domestico senza percepire reddito, aperto a uomini e donne tra i sedici e i sessantacinque anni che possono versare contributi volontari per costruire una posizione previdenziale e accedere a una pensione al raggiungimento dei requisiti.
Sostegni per chi non ha contributi: il nuovo welfare
Non tutti i disoccupati possono vantare una storia contributiva sufficiente per accedere alle indennità tradizionali. Per queste situazioni, il sistema prevede misure di sostegno alternative basate principalmente sulla condizione economica del richiedente, configurandosi come strumenti essenziali di contrasto alla povertà e di inclusione sociale.
L'Assegno di Inclusione si configura come il principale strumento di welfare per il 2026, sostituendo il Reddito di Cittadinanza con un approccio rinnovato. Questa misura è destinata a nuclei familiari con ISEE basso e in condizioni di fragilità, con un importo variabile in base alla composizione del nucleo e alla situazione economica. L'accesso all'Assegno di Inclusione è legato alla partecipazione a percorsi di inclusione sociale e lavorativa, rappresentando un approccio integrato che combina aiuto economico e politiche attive per il reinserimento. Una novità significativa introdotta nel 2026 modifica le modalità di rinnovo: dopo i primi diciotto mesi, il rinnovo avviene senza il mese di sospensione che precedentemente interrompeva l'erogazione; tuttavia la prima mensilità del rinnovo viene ridotta del cinquanta per cento rispetto alla quota ordinaria.
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, noto come SFL, è pensato per i disoccupati considerati "occupabili", ovvero in grado di partecipare attivamente a percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Questa misura prevede un'indennità mensile di 500 euro per un massimo di dodici mesi, con possibilità di proroga fino a ulteriori dodici mesi. L'accesso è vincolato alla partecipazione a corsi di formazione o progetti di utilità collettiva ed è riservato a chi presenta un ISEE familiare non superiore a 10.140 euro annui. L'obiettivo dichiarato è incentivare l'aggiornamento professionale e il reinserimento attivo nel mercato del lavoro, rappresentando un'opportunità concreta di crescita e riqualificazione per chi si trova temporaneamente escluso dal circuito produttivo.
Esiste poi una serie di agevolazioni complementari che, pur meno conosciute, possono fare la differenza nel bilancio familiare. La Carta Acquisti è destinata a over sessantacinque e genitori con figli fino a tre anni, offrendo un credito di quaranta euro mensili per l'acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle bollette. La Carta Dedicata a Te, confermata per il 2026, prevede un contributo una tantum di 500 euro per l'acquisto di beni alimentari, con priorità alle famiglie con figli minori e accessibile a chi si trova in stato di disoccupazione con ISEE sotto una certa soglia. Infine, il Reddito Alimentare – iniziativa innovativa attiva in alcune città metropolitane – coniuga il contrasto allo spreco alimentare con il sostegno ai più bisognosi, attraverso la distribuzione gratuita di pacchi alimentari composti da prodotti invenduti ma ancora commestibili, recuperati dalla grande distribuzione e gestiti da enti del terzo settore.
Come accedere agli aiuti
Le procedure per accedere a questi aiuti variano significativamente da una misura all'altra e richiedono attenzione nella compilazione delle domande e nel rispetto delle condizioni previste.
Per la maggior parte delle misure gestite dall'INPS – come NASpI, Dis-Coll e Assegno di Inclusione – la procedura di richiesta avviene principalmente online attraverso il portale dell'istituto. È necessario accedere con credenziali SPID, CIE o CNS, navigare nella sezione dedicata alle prestazioni e servizi, compilare il modulo di domanda con i dati richiesti e allegare la documentazione necessaria in formato digitale. La correttezza dei dati inseriti e il rispetto delle scadenze sono elementi molto importanti per il buon esito della pratica. Chi trova difficoltà nella procedura online può rivolgersi ai patronati e ai CAF, che offrono consulenza gratuita sulle misure disponibili, assistenza nella compilazione delle domande, verifica della completezza della documentazione e invio delle richieste per conto dell'interessato.
Le tempistiche di elaborazione variano da alcune settimane a qualche mese e lo stato della pratica può essere verificato attraverso il portale INPS o contattando il contact center. In caso di richiesta di integrazione documentale è fondamentale rispondere tempestivamente per non ritardare l'iter.
L'accesso a molte misure di sostegno è legato al rispetto di determinati obblighi e condizioni che mirano a garantire l'efficacia degli aiuti e l'impegno attivo dei beneficiari nella ricerca di una nuova occupazione. Per misure come l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro è prevista la sottoscrizione di un Patto per il Lavoro o per l'Inclusione Sociale, che comporta l'impegno a partecipare a percorsi di formazione o riqualificazione professionale, la disponibilità ad accettare offerte di lavoro congrue e la collaborazione con i servizi sociali per progetti di inclusione. Il rispetto di questi impegni è fondamentale per mantenere il diritto al sussidio.
I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione, compresi cambiamenti nella composizione del nucleo familiare, variazioni reddituali o patrimoniali e inizio di nuove attività lavorative anche occasionali. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o revoca del beneficio oltre a possibili sanzioni. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l'incrocio dei dati con le banche dati pubbliche, verifiche sulla situazione economica e patrimoniale e controlli sulla effettiva residenza e composizione del nucleo familiare.
Le indennità di disoccupazione si inseriscono in un sistema più ampio di welfare che comprende politiche attive del lavoro come programmi di formazione e aggiornamento professionale, servizi di orientamento e bilancio delle competenze, tirocini e stage finalizzati all'inserimento lavorativo. Sono inoltre previste misure di conciliazione vita-lavoro come bonus asilo nido, agevolazioni per l'assistenza a familiari anziani o disabili e incentivi per il lavoro flessibile.
Per chi desidera avviare un'attività in proprio esistono finanziamenti agevolati, formazione e consulenza per lo sviluppo del business plan e incentivi fiscali per le start-up innovative, rappresentando esse delle valide alternative al lavoro dipendente e offrendo nuove prospettive professionali.


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Condominio, le spese si pagano sempre, anche senza tabelle millesimali e il bilancio resta valido: nuova sentenza

Pubblicato il: 15/01/2026

La gestione della contabilità condominiale è spesso oggetto di scontro tra la volontà della maggioranza e il diritto di proprietà dei singoli condomini. Tra il 2023 e il 2024, un condominio partenopeo è stato teatro di una complessa questione legale, derivante dall'impugnazione di diverse delibere assembleari. In particolare, una condomina aveva contestato l'approvazione del preventivo 2023, del consuntivo dello stesso anno e del preventivo 2024, sollevando dubbi sulla trasparenza documentale, sulla competenza di alcune spese e, soprattutto, sulla validità di una ripartizione avvenuta in assenza di tabelle millesimali formalmente approvate. Questa vicenda ha offerto l'occasione al Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 12172 del 22 dicembre 2025, di chiarire i confini tra il diritto all'informazione e i doveri di contribuzione.

Validità dei bilanci e ripartizione delle spese
La decisione del Tribunale di Napoli si sofferma su tre elementi centrali del diritto condominiale:

  • le modalità di accesso alla documentazione contabile;
  • l'insindacabilità delle scelte gestionali dell'assemblea;
  • l'efficacia dei bilanci in mancanza di tabelle millesimali.

Dal punto di vista processuale, la sentenza evidenzia inoltre come la riapprovazione successiva di una delibera impugnata possa determinare la fine dell'interesse ad agire, qualora il condomino non provveda a contestare anche il nuovo atto.

Accesso alla documentazione
Uno dei motivi principali del ricorso riguardava l’asserita violazione del diritto di informazione. L'attrice, infatti, lamentava la mancata ricezione dei documenti giustificativi prima dello svolgimento delle assemblee. Il Tribunale, applicando l'art. 1130 bis del c.c., ha respinto la doglianza.
La norma non determina, in capo all'amministratore, un obbligo di consegnare o inviare preventivamente copia della documentazione al domicilio dei condomini, i quali hanno il diritto di prendere visione dei giustificativi e di richiederne copia a proprie spese, recandosi presso il luogo di custodia. Il vizio del procedimento assembleare non sussiste, quindi, se il condomino si limita a sollecitare l'invio telematico (tramite PEC) senza attivarsi concretamente per accedere ai documenti nel luogo e nei tempi stabiliti.

Il merito della gestione e i limiti del sindacato giudiziale
La sentenza affronta, poi, la questione della corretta attribuzione di alcune voci di spesa (manutenzione, giardino, guardiania, Bonus Facciate). Il Tribunale ha ribadito che il giudice non ha il potere di valutare l'opportunità o l'economicità delle decisioni assembleari.
Finché la delibera rispetta i criteri di legge e il regolamento, le scelte sul come spendere i fondi comuni appartengono alla discrezionalità dell'assemblea. Questioni come l'entità del premio assicurativo o la necessità di determinati servizi rientrano nel merito della gestione, che è precluso alla valutazione del giudice. Eventuali errori esecutivi dell'amministratore (come l'indicazione di un IBAN errato o solleciti di pagamento non conformi) riguardano la fase successiva alla delibera e non ne intaccano la validità originaria.

Ripartizione in assenza di tabelle
Un punto particolarmente rilevante della sentenza riguarda la ripartizione degli oneri in un condominio privo di tabelle millesimali definitive. Il Tribunale ha chiarito che l'assenza di tabelle non esonera i condomini dal pagamento, né invalida l'approvazione del bilancio.
In mancanza di criteri approvati all'unanimità, si applicano i criteri legali di ripartizione previsti dall'art. 1123 del c.c. (proporzionalità al valore della proprietà). La giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 9107/1992 e Cass. n. 1548/2016) conferma che, in sede di giudizio, il magistrato può determinare incidenter tantum (ovvero limitatamente a quel caso specifico) i valori millesimali necessari per verificare se la pretesa del condominio sia conforme alla legge.

Infine, viene distinta la validità del bilancio dalla funzione dello stato di riparto. Sebbene quest'ultimo sia necessario ai sensi dell'art. 63 delle disp. att. c.c. per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, la sua mancanza non travolge la delibera di approvazione dei conti, essendo comunque possibile agire per il recupero del credito condominiale secondo le procedure ordinarie.


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Impedire alla compagna di parlare ed esprimere le proprie idee è maltrattamento, non servono atti fisici: nuova sentenza

Pubblicato il: 14/01/2026

La Cassazione Penale, Sezione VI, con la sentenza n. 1287 del 13 gennaio 2025, ha tracciato una linea netta tra le normali conflittualità di coppia e i comportamenti che sfociano nella violenza psicologica. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo condannato per maltrattamenti, il quale sosteneva che le sue condotte rientrassero nelle comuni liti familiari. I giudici hanno invece ribadito che, quando all'interno di una relazione una persona viene sistematicamente privata del diritto di esprimere il proprio pensiero, non si tratta più di semplici discussioni domestiche ma di prevaricazione sistematica.
La differenza sta nella dinamica della relazione. Possono essere considerate espressione di normale litigiosità familiare solo quelle condotte in cui entrambe le parti si confrontano su un piano paritario, riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, anche con toni accesi. Al contrario, si configura il reato di maltrattamenti quando un soggetto impedisce all'altro, attraverso reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero. La giurisprudenza costante della Cassazione indica che il reato si perfeziona quando vi è il compimento di più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinare nel soggetto passivo sofferenze fisiche o morali.
I segnali da non sottovalutare
I giudici di legittimità hanno identificato con precisione gli indicatori chiave che permettono di distinguere la violenza domestica dalla normale conflittualità. Primo fra tutti, l'assenza di ascolto dell'altrui volontà o giudizio: quando uno dei partner non viene mai ascoltato e le sue ragioni vengono sistematicamente ignorate o ridicolizzate, ci si trova di fronte a un campanello d'allarme. Un altro elemento determinante è lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in base all'identità sessuale, con l'emergere di un rapporto di potere collegato ai ruoli di genere.
La Cassazione sottolinea come siano rilevanti anche i modelli di comportamento di costante e unilaterale prevaricazione, in cui una parte impone sempre la propria volontà sull'altra senza mai cedere o accettare il confronto. Particolarmente grave è poi l'approfittarsi delle condizioni soggettive di vulnerabilità della vittima, come l'età, lo stato di gravidanza, le condizioni di salute o la disabilità, per esercitare un controllo coercitivo. Questi comportamenti, che si manifestano attraverso offese, umiliazioni o ricatti, determinano la soccombenza sempre della stessa parte, creando uno stato di prostrazione psicologica continua.
La decisione della Corte nel caso specifico
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici hanno ritenuto che fosse stata coerentemente argomentata l'esistenza di una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa. È risultato integrato l'elemento oggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia secondo l'art. 572 del c.p., nonostante la difesa avesse sollevato diverse obiezioni. In particolare, l'avvocato dell'imputato aveva evidenziato che gli episodi contestati si erano concentrati in un lasso di tempo inferiore a un anno, ma la Corte ha chiarito che la legge non stabilisce una durata minima per configurare il reato. Ciò che conta è la reiterazione delle condotte vessatorie e il loro impatto sulla vittima.
Un altro aspetto interessante riguarda il comportamento della vittima dopo i fatti. La donna aveva ritirato la querela e aveva cercato di contattare telematicamente l'imputato quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. La Suprema Corte ha spiegato che anche la ripresa della convivenza e la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto quando questa versa in condizioni di particolare vulnerabilità, non escludono la responsabilità dell'autore dei maltrattamenti. Anzi, tali comportamenti devono essere oggetto di attento vaglio critico, per verificare se siano conseguenti alla prosecuzione della condotta maltrattante. La ritrattazione inattendibile o mendace può costituire un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie.
Violenza psicologica e fisica: entrambe punite
Nel caso specifico, l'uomo è stato condannato anche per lesioni, a causa di alcuni episodi di aggressione fisica. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato come ciò che ha determinato la condanna per maltrattamenti sia stata principalmente la sistematica sopraffazione psicologica. Questo aspetto è di fondamentale importanza, perché dimostra come la violenza domestica non si manifesti necessariamente attraverso le percosse o le aggressioni fisiche, ma possa consumarsi anche esclusivamente sul piano psicologico ed emotivo.
La violenza psicologica, infatti, ha spesso una capacità traumatica maggiore rispetto a quella fisica, poiché incide profondamente sull'identità e sulla dignità della persona offesa. Impedire a qualcuno di esprimere il proprio pensiero, sminuire costantemente le sue opinioni, ignorare sistematicamente le sue ragioni: sono tutte condotte che, se reiterate nel tempo, creano uno stato di soggezione e prostrazione. La sentenza della Cassazione rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento giuridico di questa forma di violenza, spesso invisibile agli occhi esterni ma devastante per chi la subisce quotidianamente all'interno delle mura domestiche.


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